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Acquisti all’estero, più tutele per il consumatore. In caso di controversia si può ricorrere al giudice del proprio Paese

La Corte di Europea, con la sentenza relativa alla causa C-190/11, fa un passo in avanti nell’ottica di una più ampia tutela dei nelle controversie all’estero.

In materia di controversie transfrontaliere, cioè tra un consumatore e un professionista residenti in due diversi Stati membri dell’Unione europea, la normativa europea è nel senso di tutelare il consumatore, quale parte contraente più debole, agevolandone l’accesso alla giustizia, secondo un principio di prossimità geografica con il giudice competente.

Nel caso all’esame della Corte una consumatrice austriaca, a seguito di ricerche in internet e contatti a distanza intercorsi con un professionista tedesco specializzato nella vendita di automobili, si era poi recata fisicamente in Germania per concludere il contratto di acquisto dell’auto. Rientrata in Austria, alla scoperta di vizi sostanziali del veicolo, la consumatrice aveva convenuto il professionista davanti ai giudici austriaci, il quale, invece, non trattandosi di un contratto a distanza, ne contestava la competenza.

La Corte, in proposito, ha chiarito che la possibilità, riconosciuta al consumatore, di accedere alla giustizia tramite il giudice nazionale non è subordinata alla condizione che il contratto sia stato concluso a distanza.

In caso di controversia, infatti, il consumatore ha la possibilità di convenire davanti al giudice nazionale il professionista (residente in un altro Stato membro) con il quale abbia concluso il contratto, a condizione che:

• il professionista eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore, ovvero, con qualunque mezzo, diriga le sue attività verso lo stesso Stato membro (ad esempio, tramite l’uso di internet);

• il contratto oggetto di controversia rientri nell’ambito della suddetta attività.

In presenza di queste due (sole) condizioni, quindi, il consumatore, anche nel caso di un contratto non concluso a distanza, in quanto sottoscritto nello Stato membro del professionista, potrà convenire quest’ultimo davanti al giudice del proprio Stato membro.