Molti turisti o famiglie nella programmazione delle scelgono fra le varie strutture ricettive di prendere in affitto un appartamento per uso turistico stagionale, affidandosi ad un’agenzia immobiliare o direttamente al proprietario.

Gli affitti definiti “stagionali”, sono quelli che non devono superare una stagione (in teoria 3 mesi al massimo). Se il contratto ha durata non superiore a trenta giorni in un anno, non c’è l’obbligo della registrazione.

Adiconsum, per evitare spiacevoli sorprese, consiglia di:

1. informarsi sullo stato dell’immobile prima di prenderlo in affitto, visitandolo di persona o visionandolo tramite foto o filmati;

2. stipulare il contratto in forma scritta (anche se non è obbligatorio) per cautelarsi e poter dimostrare il contenuto dell’accordo nel caso di eventuali controversie, specificando: nome, cognome e indirizzo del proprietario o dell’agenzia intermediaria;

3. fare una descrizione dettagliata dell’immobile con il numero dei vani, indicando gli accessori e i servizi compresi nel canone, dell’arredamento, dei servizi in dotazione, come acqua calda, acqua comunale, luce, gas;

4. verificare l’assicurazione; è bene accertarsi che l’immobile sia coperto da polizza assicurativa sui rischi legati all’uso: incendio, furto, responsabilità civile;

5. specificare quali servizi sono inclusi nel prezzo pattuito e quali dovranno essere pagati a parte a consumo o forfettari;

6. controllare se funzionano gli elettrodomestici: oltre ad annotare sul contratto la lettura dei contatori, al momento della consegna delle chiavi, si deve verificare quali apparecchi sono presenti e se funzionano, prima di firmare la specifica;

7. lasciare tutto in ordine: prima di andare via il proprietario o l’agenzia immobiliare devono constatare che l’immobile si trovi nelle stesse condizioni di partenza;

8. effettuare la lettura delle utenze per conteggiare i consumi se debbono essere pagati a parte;

9. chiedere la riduzione del canone in caso di lavori. Se durante l’affitto occorre fare lavori di ristrutturazione urgenti, di durata superiore a un sesto dell’intera vacanza, all’affittuario spetta una riduzione del canone;

10. chiedere i danni per inconvenienti. Se si verifica un guasto grave che renda inservibile la casa, l’inquilino ha diritto alla restituzione dell’intero canone, oltre al risarcimento per la vacanza rovinata.