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Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), dal 9 gennaio i clienti possono presentare ricorso tramite la procedura Consob

Da lunedì 9 gennaio 2017 sarà operativo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (), il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie finanziarie in caso di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza a cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori. Potranno essere trattati anche i casi che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding, ovvero la nuova forma di raccolta di capitali on line che permette di acquistare azioni di società (Startup o PMI).

ACF, l'Arbitro per le controversie finanziarie

La procedura non prevede costi giacché il ricorso può essere presentato, all’organo collegiale istituito presso Consob, gratuitamente grazie all’intervento del “Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, istituito nel 2007. Le modalità di attivazione della procedura sono telematiche, tramite la compilazione del modulo on line che sarà disponibile a breve sul sito www.acf.consob.it. Per chi non potesse utilizzare internet è possibile, per i primi due anni, l’invio del ricorso in formato cartaceo.

Il controvalore delle controversie che potranno essere decise non dovrà eccedere l’importo massimo di 500.000,00 euro. La delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (.pdf), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016, prevede, inoltre, l’adesione obbligatoria degli intermediari e la natura decisoria della procedura, in analogia all’Arbitro bancario finanziario (ABF) presso la Banca d’Italia.

Pertanto il consumatore che subisce un danno a causa del comportamento dell’istituto di credito a cui si è rivolto, può inoltrare il ricorso al collegio arbitrale che ha l’obbligo di decidere celermente ovvero entro entro 90 giorni.

Chi può rivolgersi all’Arbitro? Tutti i risparmiatori che non hanno adeguata competenza nell’ambito dei servizi finanziari e si rivolgono al supporto di un intermediario che può essere una banca, una Sim (società di intermediazione mobiliare), una Società di intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste italiane (divisione Banco posta). Può trattarsi anche di società estere, purché abbiano una succursale in Italia (se la sede principale è in Europa) o siano autorizzate ad operare nel territorio italiano (se si tratta di società extracomunitaria).

Come accedere al sistema di risoluzione? La domanda deve essere presentata telematicamente. Solo i consumatori possono inviare l’istanza in formato cartaceo se non sono assistiti da un procuratore o da un’associazione di consumatori.

Quando è possibile attivare la procedura? Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del .

Perchè rivolgersi all’Arbitro? La procedura è veloce, il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni (max 6 mesi), ed inoltre è garantito il principio del contraddittorio. Sia l’investitore che l’intermediario avranno la possibilità di far valere le proprie ragioni. Sebbene la decisione del collegio non sia vincolante – l’investitore può sempre ricorrere all’Autorità giudiziaria – se il provvedimento non viene rispettato, tale inadempimento viene pubblicato sui maggiori giornali nazionali comminando la c.d. sanzione reputazionale.

Per approfondimenti brochure acf