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Assegni emessi senza dicitura «non trasferibile», attenzione alla maxi sanzione

Sei anche tu tra coloro che non avendo riportato sull’assegno la dicitura “NON , perché magari hai utilizzato un blocchetto degli vecchio si è visto comminare una maxi sanzione? Per te ci sono delle importanti novità in vista, anche se è ancora presto per cantare vittoria.

La Commissione Finanze della Camera ha, infatti, approvato una proposta correttiva, presentata dall’on. Boccadutri, volta a ridurre la maximulta. Affinché però questa riduzione diventi realtà, è necessario che intervenga il Governo con un decreto che renda la sanzione proporzionale all’entità della violazione commessa. Il problema è che questo Governo è a fine legislatura e non si sa se riuscirà ad emanare il nuovo provvedimento.

Riportiamo per completezza di informazione, un breve vademecum dell’-Associazione bancaria italiana, su come compilare correttamente un assegno e non incorrere così in . Secondo disposizioni di legge, infatti, gli assegni bancari, circolari o postali di importi pari o superiori a 1.000 euro devono riportare i seguenti elementi:

·      data

·      luogo di emissione

·      importo

·      firma

·      nome del beneficiario

·      la scritta “non trasferibile”.

 

L’importanza della clausola “non trasferibile”:

·      Se l’assegno non contiene tale dicitura, ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;

·      In caso di mancata indicazione della clausola “non trasferibile”, vai incontro ad una sanzione da 3.000 a 50.000 euro oppure ad un’oblazione che va dai 6.000 ai 16.600 euro.

 

Assegni in forma libera

Se vuoi utilizzare un assegno senza la dicitura “non trasferibile” per importi inferiori a 1.000 euro devi farne richiesta alla tua e pagare un’imposta di bollo  di 1,50 euro, che poi la pagherà all’Erario.