Il passeggero può chiedere alla compagnia aerea il  per la perdita dei propri oggetti personali anche nel caso in cui questi siano contenuti all’interno di un bagaglio non registrato a suo nome, bensì a nome di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo.

Lo ha stabilito una sentenza della (causa C-410/11), con riguardo al caso di una famiglia di 4 passeggeri, i cui 2 (contenenti gli effetti personali di tutta la famiglia) erano stati smarriti e mai più ritrovati.

I bagagli in questione, registrati a nome di due dei quattro passeggeri (padre e madre della famiglia, ai quali erano stati rilasciati gli scontrini identificativi dei bagagli consegnati), contenevano in realtà – come accade di frequente in casi del genere – i beni di tutta la famiglia, quindi anche dei due figli minorenni che viaggiavano con i genitori.

La Corte, in proposito, ha riconosciuto il diritto al risarcimento per la perdita del bagaglio non solo al passeggero che lo abbia registrato a proprio nome (e al quale sia stato rilasciato lo scontrino identificativo), ma anche al passeggero, imbarcato sullo stesso volo, i cui beni fossero contenuti nel bagaglio andato smarrito.

Chiaramente, in casi del genere, spetta al passeggero interessato dimostrare che il bagaglio smarrito, consegnato a nome di un passeggero diverso imbarcato sullo stesso volo, contenesse effettivamente i propri oggetti personali.

Al riguardo, il giudice nazionale potrà ad esempio tenere conto della circostanza che i passeggeri siano membri della stessa famiglia, o che abbiano acquistato i biglietti insieme, o anche che si siano registrati nello stesso momento.

La Convenzione di Montreal, che impone al vettore aereo il rilascio di uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato, non può infatti essere interpretata in maniera restrittiva degli interessi dei consumatori, limitando il diritto al risarcimento per la perdita del bagaglio ai soli passeggeri che lo abbiano registrato a proprio nome.