Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto i ricorsi che Bluvacanze e Going, entrambe facenti capo alla società Blu Holding, avevano presentato avverso le sanzioni dell’ comminate il 26 giugno del 2010. I due operatori, che proponevano pacchetti turistici aventi come meta l’Egitto, erano stati sanzionati per pubblicità ingannevole.

In particolare l’ aveva contestato:

  • l’esposizione di una locandina presso un’agenzia di viaggi affiliata a Bluvacanze con la quale si pubblicizzava un soggiorno a Sharm el Sheik al prezzo promozionale di “euro 699,00 – A coppia!”: solo al momento della prenotazione, il consumatore apprendeva che il costo della vacanza era molto superiore, in quanto vi erano costi aggiuntivi per un totale di 1.200 euro: l’Autority ha giudicato tale messaggio ingannevole;
  • l’indicazione nel catalogo della Going di orari di volo spesso in difformità a quelli effettivi (ed anche da quelli indicati in precedenza dalle stesse compagnie aeree); nel catalogo inoltre si indicavano due compagnie aeree per i voli verso e dall’Egitto, mentre gran parte dei collegamenti è stato effettuato da altre compagnie. Inoltre, sono state effettuate frequenti modifiche delle condizioni di viaggio, in particolare delle modalità di trasporto aereo (vettori, orari di partenza e di arrivo dei voli e, talvolta, anche degli scali) con comunicazione di tali modifiche poco prima della partenza, ovvero nel corso del soggiorno: ciò ha talora comportato significativi disagi per i consumatori anche in termini di riduzione del periodo di soggiorno effettivo in Egitto. Ad esempio, in un caso l’orario della partenza è stato posticipato di 10 ore e quello del ritorno è stato anticipato di 10 ore. In un altro caso, la modifica degli orari dei voli ha comportato la diminuzione del numero delle notti da 7 a 6. L’Agcm ha contestato la scarsa diligenza nella organizzazione e vendita dei pacchetti, cui si aggiungono informazioni distorte sui diritti del consumatore, a causa delle affermazioni contenute nel catalogo dove si afferma, in contrasto con le disposizioni del codice del consumo, il carattere puramente indicativo dei dati sugli orari dei voli, sulle compagnie aeree utilizzate e sugli aeroporti di partenza e di arrivo;
  • l’inserimento nel contratto-tipo di viaggio, in aggiunta alla polizza facoltativa per eventi quali ritardo volo, spese mediche, annullamento, anche di una “Polizza assicurativa obbligatoria”, denominata “Viaggio Sicuro – L’assicurazione globale per il viaggiatore”, per eventi quali la perdita o il danneggiamento dei bagagli, gli infortuni aeronautici, l’assistenza medica etc. L’Agcm ha giudicato tale pratica scorretta, in quanto non è evidenziato che si trattava di un costo supplementare rispetto al pacchetto turistico: l’adesione doveva essere facoltativa e quindi oggetto di specifica negoziazione.

In conclusione, l’Antitrust ha disposto una sanzione di 315.000 euro per Bluvacanze e di 70.000 euro per Going, prevedendo altresì l’invio da parte delle due società, entro 60 giorni, di una relazione sulle misure adottate per evitare in futuro il ripetersi di tali illeciti.

Già nel 2011 il Tar del Lazio aveva respinto in toto i ricorsi, oggi si aggiunge anche il Consiglio di Stato.

Tratto da helpconsumatori.it