Stante la crisi che continua ad attanagliare le famiglie, l’ Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha emanato una delibera  (la n° 67/2013/R/com) che ha introdotto nuove regole per la c.d. costituzione in mora e per l’eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura, avanzata dalle imprese venditrici alle aziende energetiche, in caso di morosità dell’utente. L’obiettivo perseguito dall’Autorità è quello di evitare proprio tale sospensione e per fare questo ha stabilito una serie di step da rispettare.

Eccoli:

Costituzione in mora

La lettera di costituzione in mora redatta dal venditore deve contenere:

·         il termine ultimo di pagamento. Esso può variare da 20 gg. solari a 15 gg. solari. N.B.: Il consumatore ha 20 gg di tempo nel caso in cui il venditore non è in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata (ad es. nel caso in cui non è in possesso della ricevuta) che comunque deve essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 gg. lavorativi dall’emissione della stessa; ne ha 15, nel caso in cui il venditore è in possesso della data di effettivo invio  della raccomandata

·         il termine decorso il quale il venditore, non avendo ricevuto il pagamento, avanza la richiesta di sospensione della fornitura all’impresa distributrice. Tale termine non può essere inferiore ai 3 gg. lavorativi a partire dall’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento indicato nella lettera di costituzione in mora.

Richiesta di sospensione fornitura

In caso di reclami in corso da parte dell’utente per conguagli o di con importi anomali, prima di richiedere all’impresa energetica di sospendere la fornitura di elettrica e , il venditore ha l’obbligo di dare risposta a tali reclami.

Sanzioni per il venditore e indennizzi automatici in bolletta per il consumatore


·         Mancato invio raccomandata di costituzione in mora: 30 euro

·         Invio raccomandata di costituzione in mora, ma mancato rispetto dei termini per la sospensione della fornitura: 20 euro

In questi due casi, il venditore non può avanzare nessuna richiesta di ulteriori importi relativi alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

***NOTA IMPORTANTE***

La Delibera 173/2013/R/COM del 24 aprile 2013 ha apportato alcune modifiche alle previsioni della deliberazione 67/2013/R/COM in materia di procedura di costituzione in mora nel caso di inadempimento del cliente finale, con particolare riferimento all’entrata in vigore del predetto provvedimento.