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Cancellazione o ritardo del volo per guasti tecnici? Il vettore deve risarcire i passeggeri

Con la sentenza del 17 settembre 2015 relativa alla causa C 257/14, la ha fatto ulteriore chiarezza circa l’obbligo, da parte delle compagnie aeree, di indennizzare i passeggeri qualora la cancellazione o il superiore alle tre ore del volo siano stati causati da guasti tecnici improvvisi ed imprevisti.

Infatti, ai sensi dell’art 5, paragrafo 3, del Reg. n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, il vettore non è tenuto a pagare al passeggero la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7, “se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.

Volo in ritardo o soppresso per guasto tecnico? Ecco cosa fare

Mentre l’eccezionalità delle circostanze è di più facile individuazione qualora si tratti di eventi oggettivamente al di fuori della sfera di responsabilità della compagnia, quali scioperi, maltempo o azioni di sabotaggio o terrorismo, la presenza di guasti tecnici è da sempre oggetto di dubbi interpretativi ed è spesso utilizzata dalle compagnie aeree per giustificare il disservizio e non corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri.

Vi sono, infatti, guasti tecnici di diversa natura e che hanno origini diverse: alcuni possono insorgere a causa della mancanza di un’ordinaria manutenzione del velivolo, mentre altri possono manifestarsi a prescindere da un puntuale controllo tecnico da parte della compagnia aerea.

E’ chiaro che la responsabilità della compagnia è piuttosto palese in caso di mancata o deficitaria manutenzione del velivolo, circostanza che va in ogni caso accertata tramite un’indagine da parte del National Enforcement Body competente (l’organismo nazionale responsabile in materia di trasporto aereo, in Italia l’ENAC) e non è dal passeggero facilmente diagnosticabile.

Nel caso, invece, di guasti tecnici imprevisti, insorti nonostante una puntuale e scrupolosa manutenzione, le difficoltà interpretative aumentano ed è più facile, per la compagnia, sostenere che tali circostanze eccezionali non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, come la normativa citata prevede.

Già in passato, infatti, la Corte di Giustizia si era pronunciata affermando che alcuni guasti tecnici possono rientrare nel novero delle circostanze eccezionali, precisando che le circostanze possono essere considerate eccezionali solo se connesse ad un evento estraneo al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea ed esuli, per natura e per origine, all’effettivo controllo della compagnia stessa.

Ma con la sentenza del 17 settembre scorso, la Corte ha ulteriormente chiarito che proprio nell’ambito della loro attività, le compagnie aeree devono normalmente gestire i problemi tecnici relativi al funzionamento dei velivoli.

Quindi, il guasto tecnico sorto improvvisamente, anche se non imputabile a una carenza di manutenzione e neppure se emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali ai sensi di legge. Esclusa, quindi, in questi casi, l’eccezionalità delle cause, viene, invece, accertata la responsabilità della compagnia aerea, che deve riconoscere al passeggero la compensazione pecuniaria, da 250 a 600 euro, a seconda della distanza della tratta di percorrenza.

Nella causa C 257/14 in esame, il volo subì un ritardo di 29 ore a causa della riscontrata difettosità di due pezzi del velivolo, che pur non avevano ancora superato la loro durata media e che andavano sostituiti. Ma i pezzi di ricambio non erano immediatamente disponibili ed occorreva attenderne l’arrivo.

La Corte ha specificato che anche un guasto improvviso ed inaspettato come questo, è strettamente connesso al funzionamento del velivolo ed inerisce proprio all’attività svolta dalla compagnia aerea, che deve garantire la manutenzione e il buon funzionamento dei propri velivoli.

Ovviamente, la stessa compagnia potrà poi rivalersi nei confronti della società che ha prodotto i pezzi difettosi del velivolo che hanno causato la cancellazione o il ritardo del volo.

In virtù di tale sentenza, alla passeggera che agì in giudizio contro la , che adduceva un guasto tecnico annoverabile tra le cause eccezionali a  propria discolpa, verrà quindi corrisposta la compensazione pecuniaria ex art 7 Reg 261/2004.

Tratto da ecc-net.it