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Caso della settimana n.13: Buoni postali serie AF, l’Arbitro bancario finanziario dà ragione al risparmiatore

Adiconsum Verona aiuta un risparmiatore veronese ad ottenere la liquidazione di due buoni fruttiferi postali.

In data 29 agosto 2001 un cittadino veronese ha acquistato due buoni fruttiferi a termine appartenenti alla serie AF dell’importo di £. 5.000.000 cadauno, portanti sul retro la stampigliatura delle condizioni: “Buono P.F. Serie AF L’importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali.”Allo scadere del termine quattordecennale il risparmiatore ha chiesto la liquidazione dei sopraddetti buoni alle condizioni indicate sul retro di questi ultimi e, pertanto, ha richiesto la corresponsione della somma di 7.700 euro a buono per un totale di 15.400 euro. Poste ha replicato che i buoni dovevano intendersi emessi alle condizioni della serie AA2, con scadenza settennale e rendimento lordo del 40% e ha proposto, dunque, una liquidazione inferiore alle condizioni. Per ogni buono, Poste intendeva liquidare 3.614 euro.

Il cittadino si è rivolto ad Adiconsum Verona che ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario nell’ottobre 2015 per chiedere la liquidazione alle condizioni economiche stampigliate sul retro dei buoni.

L’Arbitro, con decisione del 12 giugno 2017 ha dato ragione al risparmiatore, riconoscendo il diritto ad ottenere quanto indicato nei buoni. Egli quindi ha diritto ad avere 15.400 euro, anziché la somma di 7.200, come proposta da Poste Italiane.
La questione delle condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all’attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario. L’Arbitro ha rilevato nella sua decisione che la mancata applicazione delle condizioni riportate sui buoni comporta condizioni peggiorative per il cliente in sede di restituzione del capitale e dei relativi interessi. L’Arbitro ha ritenuto che si sia ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella sentenza della Cassazione n. 13979 del 15 giugno 2007, debba essere tutelato.