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Caso della settimana n.30: Scoperto illecito nei finanziamenti con firma digitale

Nuovo caso di nei contratti di finanziamento affrontato da . Si è rivolto all’associazione un ragazzo veronese lamentando di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di una società senza aver mai firmato alcun contratto.

L’associazione ha inviato richieste di informazioni alla finanziaria, la quale ha comunicato che il contratto è stato firmato con firma . Tuttavia, il ragazzo non ha mai posseduto alcuna firma digitale e non ha mai prestato il consenso al finanziamento.

Ha, pertanto, provveduto a sporgere denuncia presso i Carabinieri per “ d’” ad opera di malfattori che avrebbero illegittimamente ottenuto il finanziamento a suo nome. Nonostante le contestazioni, la finanziaria ha insistito sulla regolarità dei contratti e segnalato il ragazzo nelle “ dati dei cattivi pagatori”.

Adiconsum, certa della nullità dei contratto, ha inviato ricorso all’Arbitro bancario Finanziario. In un caso analogo, infatti, l’Arbitro (decisione collegio di Milano n. 6560/2015) ha accolto il ricorso, annullando il contratto e riconoscendo anche un risarcimento del danno al ricorrente. Infatti, l’Arbitro ha affermato che “l’intermediario, nel consentire che la sottoscrizione dei contratti di finanziamento avvenisse mediante l’impiego della c.d. “firma digitale” (e dunque online, senza la presenza fisica del sottoscrittore), non ha dato prova di avere effettuato le opportune verifiche al fine di accertare l’identità del richiedente, né ha provato di avere acquisito la prescritta documentazione. L’effettuazione delle segnalazioni illegittime (nella banche dati cattivi pagatori) assumono rilievo alla stregua di fatti illeciti rimproverabili all’intermediario a titolo di colpa, lesivi della reputazione di “buona pagatrice” della ricorrente in quanto consistenti nella erronea attestazione della sua incapacità di fare fronte ai propri debiti.” Il Collegio ha riconosciuto un danno di 5.000 euro.