Da venerdì 13 giugno entra in vigore nel nostro Paese la Direttiva . Si tratta di una data importante, perché la Direttiva va a modificare gli artt. dal 45 al 67 del Codice del Consumo, quelli relativi cioé ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali (ad es., vendita port a porta, ecc.) e ai contratti a distanza (ad es., online), attraverso cui si perpetrano le pratiche commerciali scorrette a danno del consumatore.

Ecco che cosa cambia a favore dei consumatori:

Fase precontrattuale

Dal 14 giugno scatta l’obbligo per i professionisti di fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili sul contratto compresi l’esistenza della garanzia legale e un modello tipo per esercitare il

Diritto di recesso

Passa da 10 a 14 giorni

entro 14 giorni, il professionista deve rimborsare il consumatore

entro 14 giorni, il consumatore deve restituire il bene (le spese di spedizione sono a suo carico)

Il diritto di recesso diventa di 1 anno e 14 giorni per omessa informazione al consumatore delle modalità per esercitarlo sul diritto di recess (compilazione di modello tipo oppure di una dichiarazione in cui si esprima in maniera esplicita la propria volontà di recedere).

Restituzione del bene

·         Il consumatore può restituire il bene deteriorato, ma risponde della diminuzione di valore dello stesso.

Nel caso di spedizione del bene, il professionista risponde di perdita e di danneggiamento fino a quando il consumatore non entra in possesso del bene. A questo punto il rischio si trasferisce al consumatore a meno che egli non abbia scelto un vettore diverso da quello del professionista.

Pagamento con carte e linee telefoniche dedicate al consumatore

·         Vige il divieto di spese aggiuntive

Contratti conclusi via telefono

·         Perché siano effettivamente validi, è necessaria la firma del consumatore.