La , con la sentenza n. 75 del 30 marzo 2012 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del D.lgs.  n. 111/1995 nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per i danni alla persona, pone come limite all’obbligo di risarcimento dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles nel 1970.

Pertanto non ha superato il vaglio della Corte la norma che prevede un massimale per il risarcimento dei danni subiti dalla persona durante un viaggio organizzato «tutto compreso». La normativa italiana non ha rispettato la delega conferita dal Parlamento al Governo per attuare la normativa europea e dunque viola gli articoli 76 e 77 della Costituzione, .

La tesi del Tribunale di Verona, condivisa dalla Consulta, è che il legislatore delegato non sarebbe stato autorizzato ad introdurre la disciplina relativa ai danni alle persone così come prevista nella Convenzione di Bruxelles.

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