Dopo il divieto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi la Corte di Cassazione ha recentemente statuito anche in merito alla capitalizzazione annuale degli stessi.
Con la sentenza n. 9127 del 6 maggio 2015 la Suprema Corte ha sentenziato che non esistono né regole ad hoc né usi o consuetudini che consentano la capitalizzazione annuale degli interessi debitori: pertanto l’anatocismo è da considerarsi assolutamente arbitrario e di conseguenza sempre vietato. Nel caso affrontato, l’istituto interessato aveva obiettato che esistessero usi normativi che legittimavano la capitalizzazione annuale.
Ricordiamo che il divieto di anatocismo è previsto dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), che ha così modificato il Testo Unico Bancario (TUB). Si rammenta che in prima battuta il legislatore aveva subordinato l’entrata in vigore del divieto all’emanazione di apposita delibera attuativa del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Successive le pronunce del Tribunale di Milano hanno stabilito che il divieto è comunque applicabile a prescindere dall’emanazione della regolamentazione attuativa.
Adiconsum Verona ricorda a tutti gli interessati che l’Associazione è in grado di verificare i contratti di mutuo, conto corrente e leasing in merito alla corretta applicazione degli interessi per combattere il fenomeno dell’anatocismo e dell’usura.