L’, è una figura riscoperta dalla cultura giuspubblicistica scandinava. Che cos’è? Il termine individua un’Autorità di Garanzia istituita in Svezia nel 1809 e letteralmente significa «uomo che funge da tramite», o «uomo dell’anello», che congiunge cioè la Pubblica Amministrazione da un lato ed i cittadini dall’altro.

Qual è il suo compito? Originariamente vigilare sul buon andamento, la correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa e tutelare i cittadini da ritardi, abusi, comportamenti omissivi, posti in essere dalla P.A. tramite i suoi rappresentanti, offrendo assistenza giuridica (stragiudiziale e, dunque, di natura mediatoria) attraverso interventi diretti, rapidi e gratuiti. Più recentemente nelle legislazioni straniere che lo prevedono, tale Autorità offre tutela non solo amministrativa, ma anche giudiziale, ai diritti fondamentali dell’uomo, se lesi o messi in pericolo.

NovitĂ ? No di certo, anzi una figura simile fu istituita a Roma in seguito alla secessione della plebe del 494 a.C. moto rivoluzionario in risposta ai soprusi del patriziato. Fu allora che comparve il Tribuno della Plebe, al quale spettava la sacrosanctitas, cioè l’inviolabilitĂ  personale, lo ius auxilii, il diritto di aiuto nei confronti degli uomini della plebs e lo ius intercessionis, ovvero il diritto di veto sulle decisioni del senato e delle altre magistrature, se lesive dei diritti della plebe. Con il tramonto dell’Impero Romano ed il venir meno di un’altra analoga figura, quella del Defensor Civitatis, (istituito dall’imperatore Valentiniano nel IV secolo d.C.), riapparve in  Svezia, a seguito dell’emanazione della nuova costituzione, nata, anche in questo caso, da una rivoluzione contro la monarchia assoluta, che portò appunto a quella costituzionale.

Perché si è pensato ad una figura di questo tipo? Oggi è inteso come una figura di garanzia per il cittadino, un osservatore imparziale che ha l’obbligo di vigilare sull’operato del governo (anche locale) e le sue diramazioni, quindi sul funzionamento della Pubblica Amministrazione. Ciò sia per evitare che i pubblici uffici abusino del potere loro conferito, sia per evitare che aumenti il distacco tra cittadino e istituzioni e che manchi il senso civico diffuso nel rispetto delle regole e della convivenza pacifica. Il fine è, pertanto, anche quello di riattivare i meccanismi di partecipazione attiva alle problematiche del sociale.

Nel concreto che cosa significa? Intervento diretto immediato e gratuito, per aiutare i cittadini a districarsi nella selva dei rapporti burocratici con il Comune, e con le aziende da quest’ultimo partecipate (nel caso di Verona: AGEC, AGSM, AMIA, ATV, AMT), oltre all’assistenza in caso di denunce di disservizi o di provvedimenti poco chiari da parte della P.A..

Ha avuto successo? Nel corso del XX secolo la figura dell’Ombudsman ha avuto un notevole successo e si è diffusa nel mondo, all’interno dei diversi ordinamenti statali, pur avendo caratteristiche funzionali differenti. Quello svedese è stato il modello base su cui poi altri Stati hanno configurato quelle che l’ONU definisce “Istituzioni di tutela dei diritti umani”.

Che cosa ne pensano il Consiglio d’Europa e l’ONU? In questi anni il CdE si è espresso piĂą volte sull’opportunitĂ  di istituire un Ombudsman nazionale per gli Stati Europei (cosa che l’Italia, invece, non ha mai fatto). Anche l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con diverse risoluzioni, si è orientata in questo senso, raccomandando l’istituzione e il rafforzamento della funzione e del ruolo autonomo e indipendente.

Un dato significativo: la figura dell’Ombudsman, Mediateur, Defensor del Pueblo, Difensore Civico, come dir si voglia, è stata istituita in ben 160 Paesi solo nel 2010! Una grande espansione della stessa c’è stata anche in Eurasia successivamente al crollo dell’URSS.

E da noi? In Italia esiste la rete dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, che ha un Coordinamento Nazionale, il cui Presidente è in connessione con il Mediatore Europeo. La figura del difensore civico comunale e provinciale è stata prevista fin dall’art. 8 della Legge 142/90, dalle Leggi 59 e 127 del 1997 (le cosiddette leggi Bassanini), dal D.Lvo 267/2000, dalla Legge 241/1990 e dall’art.36 della Legge 104/1992. Tuttavia, sotto questo profilo, essa non ha avuto una realizzazione compiuta, in quanto molti Comuni e Province ( per le quali è previsto uno svuotamento di poteri,se non la loro abolizione) non lo hanno istituito o non lo hanno eletto; basti pensare che attualmente il difensore provinciale è istituito in appena un quarto delle Province. Il difensore civico regionale, invece, è eventualmente previsto dai rispettivi statuti, ma anche in questo caso alcune Regioni non lo hanno istituito, o se lo hanno istituito non lo hanno eletto (Umbria, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna), o addirittura lo hanno soppresso (Friuli-Venezia Giulia).

Che cosa c’entra Verona? Anche Verona ha ritenuto di istituire tale figura giuridica a partire dal 1997, simbolicamente rappresentata da un grande faro azzurro che illumina la strada ai cittadini. Doveroso utilizzare il verbo al passato perché nel prossimo Aprile 2012 l’Ufficio verrà soppresso, in forza della Finanziaria 2010 e della L. 42/2010. Nonostante non fosse troppo pubblicizzato, i cittadini in difficoltà si sono rivolti, numerosi, presso l’ufficio della comunale, e le problematiche affrontate sono sempre state molteplici, con una media di circa 300 pratiche l’anno.

Che cosa può fare il cittadino? In caso di necessità ed attesa la mancata nomina del difensore civico provinciale (che, in base alla L.42/2010, avrebbe dovuto ereditare le funzioni del suo omologo comunale), i cittadini di Verona e provincia dovranno rivolgersi all’Ufficio del Difensore Civico Regionale (con sede a Mestre), il quale si occupa, però, in primis delle questioni inerenti la Regione e gli uffici periferici delle Amministrazioni centrali dello Stato (ad esempio INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Provveditorato agli studi, ..)

Che conclusioni trarre? In Paesi dalle tradizioni giuridiche assai lontane (si pensi ai Paesi scandinavi e a quelli sorti dalla disintegrazione dell’Unione Sovietica), l’Ombudsman trova rilevanza sia in ambito amministrativo che giurisdizionale, mentre in Italia, patria del Tribuno della Plebe, si assiste ad un suo drastico ridimensionamento, con il conseguente venir meno del principio di prossimità, presente negli originari intendimenti del nostro legislatore.

Il faro azzurro di Verona, dunque, si spegne, salvo auspicabili (ma, allo stato, del tutto improbabili e comunque di lĂ  da venire) soluzioni legislative atte a salvaguardare concretamente la funzione della difesa civica locale.

Amartya K. Sen, economista indiano, Premio Nobel per l’economia nel 1998, Lamont University Professor presso la Harvard University, aveva ben sostenuto che “la sfida dello sviluppo consiste nell’eliminare i vari tipi di «illibertà», tra cui la fame e la miseria, la tirannia, l’intolleranza e la repressione, l’analfabetismo, la mancanza di assistenza sanitaria e di tutela, la libertĂ  di espressione, che limitano all’individuo, uomo o donna, l’opportunitĂ  e la capacitĂ  di agire secondo ragione e di costruire la vita che preferisce”.

Certamente, con il ridimensionamento del difensore civico, il cittadino avrĂ  meno tutela nei confronti della P.A..

Lara Farinon