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Divieto di applicazione di supplementi per pagamenti con carta di credito o bancomat: l’Agcm rammenta alle imprese i loro obblighi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente pubblicato una comunicazione con la quale ricorda alle imprese il divieto di sovrapprezzo per svolti con moneta elettronica.

Il consumatore che paga tramite o /debito è come se pagasse in contanti. Pertanto non deve corrispondere alcuna commissione. L’obbligo è stabilito dal Codice del Consumo.

L’Autorità – si legge nella nota – è intervenuta in diverse occasioni per affermare il principio che l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti”.

Devono pertanto rispettare tale norma tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, fruttivendoli ecc.).

L’Autorità – conclude la comunicazione – invita pertanto tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi, che intendano offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare più mezzi di pagamento per l’acquisto dei beni e dei servizi venduti, a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento.

Leggi il testo della comunicazioneAvviso_credit_card_surcharge(.pdf)