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Ecc-net Italia: la Corte di Giustizia chiarisce quando si ha diritto alla compensazione per il volo cancellato a causa di sciopero

Uno indetto da un sindacato del personale di una compagnia aerea, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso,  e che sia destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un , non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale»: questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C – 28/20) nell’ambito di un rinvio pregiudiziale. 

Quali sono le conseguenze di tale pronuncia sui diritti dei passeggeri aerei?

La vicenda da cui trae origine la sentenza in esame riguardava un passeggero che, subendo la del volo il giorno stesso della partenza a causa di uno sciopero del personale della compagnia aerea SAS indetto in Danimarca, Svezia e Norvegia, chiedeva al vettore la compensazione pecuniaria. Tale compensazione, ai sensi del Regolamento CE 261/04 sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo è corrisposta dalla compagnia aerea nel caso in cui la cancellazione venga comunicata meno di 14 giorni dalla partenza salvo non sia dovuta a circostanze eccezionali ovvero circostanze non inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che sfuggono al suo controllo.

La compagnia aerea aveva rifiutato di corrispondere tale compensazione sostenendo che lo sciopero, quale causa determinante la cancellazione del volo, identifica una circostanza eccezionale; il Tribunale distrettuale svedese dinanzi al quale la compagnia SAS era stata citata per il pagamento della compensazione, rinviava la questione alla Corte, per chiarire se effettivamente uno sciopero organizzato nei termini di legge e di cui fosse stato fornito opportuno preavviso, potesse realmente considerarsi una circostanza eccezionale, al di fuori del normale esercizio delle attività della compagnia.

La Corte si è pronunciata recentemente affermando in primo luogo che il diritto di intraprendere azioni collettive, quali appunto, lo sciopero, è un diritto fondamentale (articolo 28 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e dunque deve essere considerato come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro,  soprattutto quando, come nel caso di specie, ha ad oggetto rivendicazioni salariali, che proprio dal datore stesso dipendono e devono essere gestite.

A ciò si aggiunga inoltre che lo sciopero in questione era stato organizzato nel rispetto della normativa nazionale e di esso era stato dato congruo preavviso, non trattandosi dunque di ipotesi di sciopero selvaggio, su cui già in precedenza la Corte si era pronunciata. Per queste ragioni la Corte ha ritenuto che, in presenza delle condizioni esposte e cioè, oggetto dello sciopero dipendente dal datore di lavoro (e non ad esempio, dalle pubbliche autorità) e organizzazione dello stesso nel rispetto della normativa nazionale, questo non debba considerarsi circostanza eccezionale e che dunque il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria.

Tratto da ecc-netitalia.it