È capitato anche a te di trovarti in disaccordo con la tua banca e di non sapere come far valere i tuoi diritti? Per aiutare i consumatori c’è l’Arbitro bancario Finanziario (). Ecco chi è e come opera e cosa succederà al suo funzionamento dal 1° ottobre prossimo.

Chi è l’Arbitro Bancario Finanziario

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo che rientra nei sistemi di risoluzione alternativa, i c.d. ADR, e si occupa di dirimere le liti fra consumatori e banche/finanziarie relative a operazioni e servizi bancari/finanziari. La particolarità di questi sistemi è la rapidità e l’economicità con cui gestiscono i contenziosi.

Quando ricorrere all’ABF

Un consumatore può ricorrere all’ABF, solo nel caso in cui, dopo aver presentato un reclamo alla banca o all’intermediario, trascorsi 60 giorni, non ha ricevuto alcuna risposta o ha ricevuto una risposta insoddisfacente. Il consumatore può presentare ricorso entro un massimo di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.

L’ABF trasmette il ricorso alla banca/intermediario, che dovrà rispondere con le proprie controdeduzioni entro 30 giorni, al termine dei quali il consumatore ha 25 giorni di tempo per ribattere. A questo punto, l’ABF comunica alle parti la chiusura del fascicolo. A partire da questa data, l’ABF avrà 90 giorni di tempo per pronunciarsi sull’esito della lite. È possibile opporsi alla pronuncia, rivolgendosi al tribunale ordinario.

Altre particolarità dell’ABF

La pronuncia dell’ABF non è vincolante. Ciò significa che le parti possono comunque adire il tribunale ordinario, se non soddisfatte dell’esito. Vero è che, sebbene la pronuncia dell’ABF, non sia vincolante, la banca/intermediario ha 30 giorni di tempo per adeguarsi. In caso contrario, l’ABF ne darà notizia sul proprio sito, dove rimarrà pubblicata per 5 anni. La banca/intermediario, a sua volta, dovrà pubblicarla sul proprio sito per 6 mesi.

Il ricorso all’ABF non necessita dell’assistenza di un avvocato.

Come cambierà l’ABF

Dal 1° ottobre 2020, entrerà in vigore la riforma dell’ABF.

Tra le novità:

  • aumento del valore delle controversie di cui si potrà occupare l’ABF: da 100.000 a 200.000 euro
  • i contenziosi non devono riguardare vicende accadute più di 6 anni prima dalla data di presentazione del ricorso.

Alcuni dati dell’ABF

Al primo posto delle materie oggetto dei ricorsi presentati all’ABF troviamo:

  • la cessione del quinto
  • i depositi a risparmio e i buoni postali fruttiferi
  • le carte di credito
  • il bancomat
  • il conto corrente
  • il credito ai consumatori
  • il mutuo
  • la Centrale dei Rischi