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Energia, ripristino veloce per contratti di elettricità e gas non confermati

Per i contratti di e gas non confermati, i consumatori potranno aderire alla procedura di ripristino veloce per tornare al vecchio fornitore. Le nuove regole dell’Autorità energia entreranno in vigore dal primo maggio prossimo e prevedono che “nel caso in cui il passaggio ad un nuovo fornitore di energia elettrica e/o gas avvenga senza rispettare le regole preventive per la conferma del , dopo il reclamo il cliente potrà aderire in modo volontario alla procedura di ripristino veloce per tornare al vecchio fornitore”. Per i clienti domestici, dunque, sarà solo su base volontaria ed esplicita l’adesione al ripristino, “una sorta di conciliazione preventiva – spiega l’Autorità – con il ritorno veloce al vecchio fornitore”.

In fase di reclamo sono previsti nuovi obblighi informativi per i venditori che aderiscono al ripristino veloce, informazioni che dovranno rendere i clienti consapevoli del carattere volontario e supplementare delle misure ripristinatorie rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo e al ricorso giudiziario.

Per i clienti non domestici, come esercizi commerciali e partite iva, in caso di accoglimento del reclamo per una fornitura non richiesta (sempre da parte dei venditori aderenti alla stessa procedura), si continuerà invece ad applicare in automatico il ripristino. “Le novità integrano le regole preventive già previste per i venditori per garantire la piena consapevolezza, nelle modalità di acquisizione e conferma, della volontà negoziale dei clienti nel sottoscrivere un contratto fuori dai locali commerciali o per telefono”, spiega l’Autorità, ricordando che il venditore deve rispettare alcune norme sulla conferma del contratto, come quelle che prevedono il rilascio di copia del contratto firmato o di una conferma su un supporto cartaceo o altro supporto durevole in caso di contratti conclusi fuori dal locali commerciali o per telefono.

Secondo le nuove regole, il cliente domestico dovrà contestare subito la fornitura al nuovo venditore inviando un reclamo entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta (o prima se ne viene a conoscenza con altri mezzi). Se il venditore accoglie il reclamo dovrà comunicare al cliente la possibilità del ripristino del contratto col venditore precedente e l’applicazione di alcune condizioni economiche definite dall’Autorità – il venditore chiede un importo massimo relativo al corrispettivo dei costi per l’uso delle infrastrutture e dell’approvvigionamento dell’energia consumata, escludendo i costi della commercializzazione – nonché  la facoltà, nel caso di non adesione alla procedura ripristinatoria, di attivare (come condizione necessaria per poi poter accedere alla giustizia ordinaria) la Conciliazione presso l’Autorità o eventuali altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare. Viene inoltre previsto il diritto del cliente di accedere in ogni momento (anche in esito alla procedura di ripristino) agli altri mezzi di ricorso amministrativi e/o giudiziari. Sia il venditore che rigetta il reclamo, sia il cliente che non ha risposta, si possono rivolgere allo Sportello del consumatore. Il consumatore dovrà comunicare la volontà di aderire al ripristino entro 20 giorni.