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Fidelity Card 1, multa dell’Antitrust di 26mila euro alla società Net Group s.r.l. per pratica commerciale scorretta nella vendita porta a porta

Il 17 agosto è stato pubblicato sul Bollettino n. 30 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato il Provvedimento n. 25591 emesso a carico della società Net Group s.r.l. con il quale la medesima società è stata multata con una sanzione di €.26.000,00 per pratica commerciale scorretta.

Come si legge nel provvedimento sopra citato la pratica commerciale concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti nell’aver promosso e commercializzato articoli di vario genere (elettrodomestici, mobili, prodotti per la casa, ecc.) con modalità scorrette. In particolare, nel corso dei contatti telefonici e di visite domiciliari Net Group ha proposto – secondo l’Agcm –  ai consumatori la possibilità di ricevere un prodotto in omaggio (una piastra tostapane) e di assistere alla presentazione della società senza alcun impegno di carattere economico.

In particolare l’Autorità afferma che “in occasione della prima visita a domicilio, preceduta dalla telefonata, il professionista affermava la consegna asseritamente “a titolo gratuito” di tale piastra, chiedendo ai consumatori di firmare un modulo per attestare l’avvenuta consegna dell’omaggio. La firma del modulo contrattuale, in realtà, comportava la sottoscrizione di un contratto per l’acquisto immediato di articoli per la casa per un importo minimo di 2.800 euro e, soltanto una volta decorsi i termini per esercitare il diritto di recesso, i consumatori venivano a conoscenza della reale natura e finalità del modulo sottoscritto“.

Se il regalo nasconde la

A seguito dell’attività dell’Antitrust – si legge nel bollettino – in data 20 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. Ma gli impegni proposti sono stati rigettati dall’Autorità nella sua adunanza del 30 aprile 2015 e il rigetto è stato comunicato al professionista in data 5 maggio 2015. L’Autorità ha ritenuto, infatti, che, nella fattispecie, sussistesse l’interesse a procedere all’accertamento dell’infrazione e che gli impegni erano relativi a condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali manifestamente scorrette e gravi, per le quali l’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo non può trovare applicazione.

Net Group ha depositato, in data 5 maggio 2015, una versione definitiva e consolidata degli impegni, già valutati inammissibili dall’Autorità in relazione al caso di specie.

Come si legge nel documento pubblicato dall’Antitrust “dalle segnalazioni in atti emerge che il professionista ha sottoposto alla firma dei consumatori il suddetto modulo e che, decorsi i termini per esercitare il diritto di ripensamento, i consumatori hanno ricevuto un’altra visita degli agenti del professionista i quali, per la prima volta, hanno reso palese che il modulo firmato in precedenza era un formulario di commissione e non una semplice ricevuta per la consegna della merce omaggio, prospettando come obbligatorio almeno un acquisto fra i prodotti della società per un valore minimo di 2.800 euro“.

ha presentato le argomentazioni difensive. In particolare – come si legge nel provvedimento – nelle sue difese, il professionista ha rappresentato che nell’ambito della propria attività Net Group si affida alla società esterna Center Call S.r.l. per contattare telefonicamente i potenziali clienti e proporre loro la possibilità di ricevere un omaggio di benvenuto quale occasione per far conoscere i prodotti dell’azienda. Durante il primo incontro – sostiene la società – il venditore descrive l’attività della società e presenta l’acquisto dei prodotti commercializzati e, nel caso in cui il consumatore sottoscriva il modulo di commissione, viene lasciato in omaggio una piastra tostapane. Net Group afferma poi che sarebbe nota al consumatore la connessione tra l’omaggio e la presentazione di altri prodotti in quanto i consumatori verrebbero informati già telefonicamente in merito all’obiettivo della visita a domicilio mentre nell’ambito dell’incontro a domicilio il professionista chiarisce che, se interessato, il consumatore dovrà firmare il modulo d’ordine che gli garantirà sconti vantaggiosi dal 30% al 50%, una piastra tostapane e un prodotto in prova. Il professionista afferma – continua il bollettino – che il modulo sarebbe chiaramente leggibile in tutte le sue parti, al di là delle dimensioni del carattere e che nel 2014 i casi in cui i clienti hanno restituito la merce a seguito di recesso sono stati circa 70-80. Inoltre con comunicazione pervenuta in data 20 marzo 2015, la società ha fatto presente di aver modificato il modulo contrattuale senza specificare se è attualmente in diffusione.

Le valutazioni conclusive dell’Antitrust riportate nel provvedimento sono le seguenti. “In relazione alla pratica oggetto del provvedimento – afferma l’Agcm – si osserva, preliminarmente, che essa è articolata in diverse fasi: la prima fase è individuabile nella realizzazione di un contatto con i consumatori attraverso la tecnica del telemarketing, con cui si informa il destinatario della possibilità di ricevere un prodotto in omaggio assistendo alla presentazione della società, che dà diritto di acquistare vari prodotti dal catalogo del professionista a prezzi particolarmente scontati (fino al 50%); segue una visita a domicilio degli agenti nel corso della quale, con il pretesto della consegna gratuita dell’articolo omaggio, i consumatori sono indotti a sottoscrivere un modulo, consistente in un vero e proprio contratto, che impegna il consumatore ad effettuare acquisti per un importo complessivo pari a circa € 3.000. Infine, una volta scaduti i termini per esercitare l’eventuale recesso, ha luogo un secondo appuntamento domiciliare in cui l’agente palesa al consumatore di aver effettivamente sottoscritto un contratto a cui è ormai vincolato. Laddove il consumatore – continua il bollettino – abbia cercato di contestare la vincolatività dell’obbligazione, risultano essere state attuate condotte aggressive, quali pressioni psicologiche, dirette a contrastare qualsiasi tipo di resistenza da parte del consumatore, attraverso la minaccia di azionare clausole penali o di agire in giudizio presso un foro diverso da quello di residenza del consumatore. Le condotte sopra descritte integrano un’unica pratica commerciale, in quanto articolazioni di una medesima e unitaria strategia della società consistenti nella commercializzazione e vendita dei propri prodotti come dimostrano, fra l’altro, i contratti sottoscritti al domicilio dei consumatori”.

Sul punto l’Autorità osserva che, nel sollecitare telefonicamente un incontro presso il domicilio dei consumatori, il professionista non indica le reali finalità dell’iniziativa promozionale, “agganciando” i consumatori con la promessa della consegna gratuita di un omaggio e senza fornire alcuna indicazione in merito all’effettivo scopo della successiva visita a domicilio, consistente nella sottoscrizione di un contratto di acquisto di prodotti del professionista per un determinato ammontare di spesa.

Secondo l’Agcm la scorrettezza di quanto prospettato nell’ambito del primo contatto ossia la circostanza di ricevere l’omaggio, indipendentemente da ulteriori contatti con il professionista o dall’acquisto di qualsiasi prodotto, appare suffragata dalle numerose evidenze istruttorie che testimoniano come i consumatori contattati non avessero minimamente compreso l’oggetto e la finalità della proposta.

La condotta così delineata – ha stabilito l’Autorità – deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

Per quanto concerne la multa l’Antitrust ha deciso di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di 26.000 € (ventiseimila euro).

E ciò – si legge nel provvedimento – con riguardo alla gravità della violazione, tenendo conto nella fattispecie in esame della particolare insidiosità della condotta attraverso la quale i consumatori vengono inconsapevolmente indotti a vincolarsi contrattualmente nonché dell’entità del pregiudizio economico, in considerazione della rilevanza degli impegni minimi di spesa ai quali i consumatori vengono esposti l’Autorità ha deliberato

L’autorità ha così stabilito che la pratica commerciale descritta, posta in essere dalla società Net Group S.r.l., già S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione.

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