- Adiconsum Verona - https://adiconsumverona.it -

Focus AgriLegal: «Effetto deriva e uso dei pesticidi»

Il termine “”, usato anche come sinonimo di o , indica quei prodotti di sintesi che vengono utilizzati in convenzionale per proteggere le colture ed impedire che vengano compromesse da malattie ed infestazioni.

Nella categoria dei pesticidi sono ricompresi:

1. (che contrastano le malattie e/o alterazioni da funghi e batteri);

2. nematocidi, insetticidi e acaricidi (che combattono insetti e altri animali dannosi);

3. ed erbicidi (che eliminano le malerbe);

4. fitoregolatori (ormoni vegetali ed assimilabili);

5. radicanti e bracchizzanti (che rallentano lo sviluppo della pianta al fine di irrobustirla).

Pesticidi ed effetto deriva

Le sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari sono le sostanze chimiche o microrganismi, compresi certi virus, che rappresentano il costituente fondamentale del prodotto. Una buona parte delle attività di valutazione del rischio nel settore dei pesticidi è incentrata proprio su tali sostanze attive.

A livello europeo esiste un’importante legislazione che disciplina la commercializzazione e l’impiego di tali prodotti e dei loro residui negli alimenti e nell’ambiente. La direttiva 91/414/CEE è relativa all’autorizzazione, immissione in commercio, utilizzazione e controllo nella Comunità dei prodotti fitosanitari. La direttiva prescrive che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati sul territorio soltanto se il prodotto in questione è stato autorizzato dallo stato membro in cui viene utilizzato, e viene utilizzato conformemente alle disposizioni della direttiva e correttamente.

Un uso corretto comporta il rispetto di tutte le condizioni previste sull’etichetta e l’applicazione dei principi della buona pratica fitosanitaria nonché, ogni qualvolta possibile, della lotta antiparassitaria integrata. Dunque l’Unione Europea presenta una normativa che, nei principi, vorrebbe evitare l’uso di pesticidi il più possibile e predilige soluzioni di agricoltura integrata, che prevedono un uso coordinato dei fattori di produzione al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’attività agricola.

Tutte le questioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale sono disciplinate dal Regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, con le sue successive modifiche, che nel suo articolo 1, così stabilisce: “Il presente regolamento stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare la necessità di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, disposizioni comunitarie armonizzate relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Nel frattempo, un nuovo regolamento che riguarda questo campo è stato pubblicato, il Reg. (CE) n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che ha abrogato la direttiva del Consiglio 91/414/CEE ed è entrato in vigore dal 14 giugno 2011. Ecco cosa viene stabilito all’articolo 1: “…scopo del presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della umana e animale e dell’ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola… Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente. In particolare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l’ambiente.

Ma cosa comporta l’uso di pesticidi per chi li usa e per chi si trova, suo malgrado, a convivere con vicini che ne fanno un uso intensivo? Una delle conseguenze dell’uso dei pesticidi è il cosiddetto fenomeno della “deriva”. È risaputo che i trattamenti con i pesticidi comportano rischi a carico degli operatori, a causa dell’esposizione diretta alle sostanze, e anche per l’ambiente circostante e per le persone che lo abitano, soprattutto a seguito della potenziale contaminazione delle acque superficiali e profonde, dell’aria e del terreno.

Tale fenomeno dipende dalle parti di fitofarmaco che vengono disperse nell’ambiente vicino. Secondo la Norma ISO 22866, che sancisce la modalità di misura della deriva in campo, “con il termine deriva si intende il movimento del fitofarmaco nell’atmosfera dell’area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione”. Un altro testo, la Direttiva europea sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari COM (2006) n. 373, prevede l’adozione di specifici provvedimenti per il contenimento della deriva, che sono:

 ispezione periodica delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti ad uso professionale,

 divieto di ricorrere all’irrorazione aerea,

 designazione di zone sensibili a ridotto o nullo utilizzo di pesticidi (zone di rispetto),

 corretta gestione e stoccaggio dei pesticidi,

 adozione di programmi di formazione sulla regolazione delle attrezzature.

Secondo un report redatto dall’ARPAT, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Toscana, uno dei fattori determinanti per il contenimento della deriva è l’attrezzatura impiegata (barre irroratrici, atomizzatori classici, pneumatiche). Per la riduzione della deriva è possibile impiegare macchine che consentono un avvicinamento degli erogatori al bersaglio per i trattamenti alle colture arboree (irroratrici a getti orientabili, irroratrici a torretta, irroratrici a tunnel) oppure applicare cariche elettrostatiche con elettrodi posti in prossimità degli erogatori. Un altro metodo consiste nell’applicazione dei sensori ad ultrasuoni sull’irroratrice per identificare il bersaglio da trattare. Inoltre, anche l’operatore ha la possibilità di contrastare le dispersioni attraverso delle corrette modalità operative nei trattamenti alle colture erbacee o arboree.

Per verificare la perfetta messa a punto della macchina sulla base delle caratteristiche della vegetazione da trattare, è possibile l’utilizzo delle cartine idrosensibili, che consentono di valutare visivamente la qualità della distribuzione dei pesticidi sulla vegetazione, soprattutto il grado di copertura. Inoltre, periodicamente è necessario svolgere un controllo funzionale e la taratura delle macchine, per massimizzare l’efficacia della distribuzione.

Chi si trova a condividere uno spazio con un vicino che si affida a queste sostanze per le proprie coltivazioni può verificare, o chiedere al vicino di verificare, queste procedure per il contenimento della deriva, alcune previste per legge, altre di semplice buon senso e di convenienza reciproca, da un ambiente sano guadagnate sia voi che il vostro vicino che usa pesticidi, l’aria che respirate è la stessa sia per voi che subite l’irrorazione sia per il vicino che la mette in pratica.

Quanto esposto rappresenta poi la situazione a livello nazionale, ma nella prassi e nella normativa locali spesso assistiamo a delle politiche difensive in favore del cittadino. Sono diverse ormai le ordinanze comunali in tutta Italia che introducono un vincolo, vietando l’irrorazione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze tossiche entro una certa distanza dalle abitazioni. A volte, questi provvedimenti hanno sollevato l’insoddisfazione degli agricoltori, come è accaduto in un paese della Liguria, dove, a seguito delle proteste degli agricoli, erano stati annullati i limiti imposti (di 50 metri tra coltivazioni e abitazioni). Il Tar Liguria, in questo caso, si è così espresso, ristabilendo il limite dei 50 metri: “la revoca…è stata motivata unicamente tramite il richiamo di una nota di associazioni di categoria locali…una mera lettera generica di richiesta, priva di alcun elemento tecnico…nessun’altra valutazione o motivo di revoca emerge da altri atti del procedimento”. Secondo il tribunale, il ha “provveduto a revocare la medesima ordinanza unicamente sulla scorta di una richiesta proveniente da locali associazioni di categoria asseritamente titolare di una parte dei terreni coinvolti”.

Una Sentenza pilota è invece quella del Tribunale di Pistoia, sezione civile, del 26 agosto 2014, pronunciata dal Dottor Sergio Garofalo. La sentenza ha stabilito che chi usa la chimica non può contaminare il vicino biologico o le case e i giardini dei privati. Ha imposto una congrua multa per il viticoltore chimico e l’imposizione di trattamenti verso l’interno sui terreni di confine, al fine di annullare la deriva dei prodotti chimici, con tolleranza zero per i pesticidi nella proprietà dei vicini. Così si è espresso il giudice: “in tema di , l’art. 844, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione, il soddisfacimento ad una normale qualità della vita”.

Da perizie tecniche l’immissione in questione comportava un evidente rischio per la salute del proprietario confinante, quale conseguenza dell’inalazione o del contatto con le sostanze tossiche. Dette immissioni sono state considerate intollerabili, prescindendo dalla valutazione di priorità dell’uso agricolo su quello diverso fatto dal confinante, stante la prevalenza del diritto alla tutela della salute rispetto alle esigenze della produzione. Con questa Sentenza è passato quindi il principio del diritto all’assenza di contaminazione. All’eventuale contaminazione, le “vittime” potranno impedire agli agricoltori chimici di proseguire nella loro attività senza controllo.

Nel frattempo, l’Associazione ISDE (Medici per l’ambiente, che da anni si battono su queste tematiche e promuovono campagne di prevenzione) ha predisposto una lista di precauzioni per i cittadini, per fare in modo che possano proteggersi dai danni dei pesticidi nell’aria:

 proteggere le donne in gravidanza, in allattamento e la prima infanzia e garantire loro alimenti non contaminati,

 promuovere l’adozione dei metodi dell’agricoltura biologica e/o biodinamica che bandiscono l’uso di pesticidi di sintesi, sostituendoli con metodi di lotta naturali e/o non pericolosi,

 evitare, per quanto possibile, l’uso domestico di fitofarmaci/insetticidi per piante ornamentali, parassiti ed insetti indesiderati, sostituendoli con i principi attivi dell’agricoltura biologica e/o biodinamica,

 promuovere il consumo di prodotti da agricoltura biologica e/o biodinamica,

 acquistare prodotti di stagione, preferibilmente locali e da piccoli coltivatori che diano le massime garanzie circa l’assenza di pesticidi,

 esercitare azione di controllo sulle mense scolastiche,

 richiedere una verifica periodica della qualità dell’acqua e dei contaminanti in essa contenuti,

 leggere, informarsi, documentarsi per responsabilizzarsi nei confronti della salute,

 educare i figli ad una sana innanzitutto con l’esempio,

 non delegare ad altri la tutela della propria salute.

La strada da percorrere è ancora lunga, ma l’attenzione dei cittadini e l’evoluzione normativa stanno finalmente smuovendo la situazione, aiutando a mettere in pratica quello che è il veri principio che deve ispirare l’agricoltore nell’uso dei pesticidi, ovvero quello di utilizzarli solamente nel caso in cui una efficace soluzione naturale non sia disponibile.

A cura di Agrilegal