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Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR): istruzioni per azionisti/obbligazionisti banche venete

Lo scorso 11 giugno 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina le modalità di accesso al Fondo Risparmiatori (FIR), istituito con l’art. 1, commi da 493 a 507 della Legge n. 145/2018, così come modificati dall’art. 36 del D.L. Crescita n. 34/2019.

Chi può accedere al FIR

I soggetti che possono richiedere l’indennizzo sono i risparmiatori in possesso di azioni e/o obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti : , , Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana.

Possono altresì richiedere l’indennizzo:

L’indennizzo è determinato:

Da detta misura sono detratti gli importi ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque determinato (per i soli obbligazionisti subordinati, l’importo andrà decurtato anche di una somma pari alla differenza, se positiva, tra il loro rendimento e quello dei buoni emessi dal Tesoro).

Ciò significa che anche coloro che hanno sottoscritto la transazione con le banche venete nell’anno 2016, possono richiedere l’accesso al Fondo Indennizzi e, in tale ipotesi, verrà semplicemente detratto l’importo che hanno già ricevuto.

Come accedere al FIR

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede che tutti i soggetti richiedenti l’indennizzo devono presentare una specifica istanza, da indirizzare alla Commissione Tecnica, che verrà istituita per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR.

Le forme e le concrete modalità di presentazione dell’istanza saranno definite dalla Commissione Tecnica.

Sin da ora, in estrema sintesi, si precisa che l’istanza dovrà contenere:

  1. nominativo o denominazione, codice fiscale, residenza ed eventuale elezione di domicilio, degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante degli aventi diritto;
  2. quantità e tipo, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli 
strumenti finanziari oggetto dell’istanza;
  3. i “successori” e i “familiari” indicano anche i dati dei “risparmiatori” dai quali hanno 
acquisito gli strumenti finanziari oggetto della domanda;
  4. la Banca in liquidazione che ha emesso gli stessi strumenti finanziari;
  5. i dati necessari per il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o 
postale degli aventi diritto (codice IBAN);
  6. qualsiasi altro dato e/o informazione utile

Inoltre, all’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  1. copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
  2. copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato; documentazione che per “successori” “ e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
  3. copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
  4. copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
  5. delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
  6. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con firma autenticata, attestante che i dichiaranti: 1) dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018; 2) non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori; 3) non sono controparti qualificate né clienti professionali; 4) non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, oppure rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
  7. in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante: 1) la data di decesso del risparmiatore; 2) i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti; 3) l’esclusione che vi siano altri successori; 4) la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione.

Saranno soddisfatti con priorità e non avranno l’onere di allegare all’istanza copia della eventuale documentazione utile per l’accertamento delle violazioni massive della banca che hanno causato il danno ingiusto, i risparmiatori che abbiano:

In tali ipotesi all’istanza dovranno allegare, oltre ai documenti sopra indicati, anche un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma autenticata, relativa al possesso dei requisiti patrimoniali poc’anzi indicati.
Il decreto prevede inoltre che le banche in liquidazione, le banche cessionarie e il FITD forniscono, senza oneri per i richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.

SCADENZE

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta 11 giugno 2019), la Consap renderà operativa una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti necessari.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto (sempre dal 11/06/2019), la piattaforma consentirà agli utenti di procedere alla presentazione formale dell’istanza e dei relativi allegati.
La data di decorrenza del termine di 180 giorni per la presentazione delle istanze sarà stabilita successivamente con apposito decreto.