Il Garante si attiva per garantire call center extra europei più trasparenti e avvia una ricognizione delle attività di svolte all’esterno dell’Unione europea. D’ora in poi, inoltre, i soggetti che intendono affidare il trattamento dei dati personali a call center situati fuori dall’Unione europea dovranno darne comunicazione all’Autorità. Il fenomeno dei call center delocalizzati in Paesi esterni all’Unione europea è infatti in aumento e l’attività del Garante permetterà di valutare la portata del trasferimento dei dati personali al di fuori dall’Unione europea per i trattamenti operati dai call center.

Per questo il Garante Privacy, a tutela dei cittadini, ha adottato un provvedimento nel quale ribadisce le regole alle quali devono attenersi società e enti pubblici, che si avvalgono per le loro attività di customer care o di telemarketing di call center situati in Paesi dove non sono assicurate le garanzie previste dalla normativa comunitaria. L’Autorità, inoltre, sulla base delle recenti modifiche normative apportate dal legislatore italiano nel settore, ha  chiesto maggiori informazioni per gli utenti, possibilità di scegliere un operatore collocato sul territorio nazionale,  più trasparenza nei trattamenti di dati personali. Il Garante ha avviato inoltre una ricognizione dei soggetti che si avvalgono dei call center stabiliti fuori dall’Ue, verificando i tipi di operazioni effettuate e le modalità di trasferimento adottate.

Il nuovo provvedimento ricorda le regole generali da rispettare per i trasferimenti di dati: autorizzazione del Garante, adozione di regole di condotta infragruppo, sottoscrizione tra le parti delle clausole contrattuali tipo stabilite dalla Commissione europea o quelle già indicate in specifici ambiti di attività (come per il telemarketing). Ma soprattutto introduce importanti novità.

I titolari del trattamento (società e enti pubblici) che utilizzano tali call center dovranno infatti integrare l’informativa resa al momento del contatto con l’utente specificando anche la nazione dalla quale chiamano o rispondono. Per le chiamate in entrata, secondo quanto già previsto dalle norme in vigore, i call center dovranno adottare apposite procedure per dare all’utente la possibilità di scegliere un operatore collocato sul territorio nazionale (ad esempio deviando la telefonata o disponendo un successivo contatto da parte di un operatore italiano). D’ora in poi, inoltre, i titolari dal trattamento che intendono trasferire (o affidare) il trattamento di dati personali a un call center situato in Paesi extra Ue dovranno prima darne comunicazione al Garante, utilizzando un modello che sarà messo a disposizione sul sito dell’Autorità, mentre i call center che già operano in Pesi extra Ue dovranno informare il Garante entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale.