La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta infatti di un’entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso. Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza 3756 del 9 marzo scorso, in aperto contrasto con la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010.

La Cassazione, quindi, smentisce la posizione assunta dal Dipartimento delle politiche fiscali il quale aveva inteso bloccare le richieste di rimborso dei contribuenti sostenendo la continuità tra la TIA (prevista dall’art, 49 del DLGS. 22 del 1997) e la TIA2 (prevista dall’art. 238 del DLGS. 152 del 2006).

Ovviamente la pubblicazione della citata sentenza della Corte di Cassazione riattiva le richieste di rimborso dell’IVA pagata dai cittadini.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si evidenzia che una eventuale richiesta di rimborso deve essere presentata al Comune o Gestore del servizio pubblico, in caso di rifiuto occorre procedere giudizialmente davanti al Giudice ordinario.

Si precisa da ultimo che non è necessario nessun modulo IRT per richiedere il rimborso dell’Iva pagata, e non dovuta. Nell’area riservata del nostro sito è reperibile un fac-simile di richiesta di rimborso.