Sul bollettino settimanale dell’AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato (n.48/2012 del 17 dicembre 2012) è stato pubblicato il provvedimento n. 24082 relativo ad s.p.a.. Nell’adunanza del 28 novembre 2012 la sopra menzionata AutoritĂ  ha multato Agsm Verona s.p.a. per violazione della normativa a tutela della concorrenza (violazione dell’articolo 8, commi 2-bis e 2-ter della legge n. 287/90) irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €.50.000,00.

Il provvedimento scaturisce dalla mancata separazione societaria per il servizio di illuminazione pubblica. Nel provvedimento si legge testualmente che «per svolgere le attività di produzione di energia elettrica, produzione di calore, teleriscaldamento, gestione calore, gestione di impianti di telecomunicazione e servizi di allacciamento e trattamento dei rifiuti, che insistono in mercati distinti da quello relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, AGSM Verona avrebbe dovuto fare ricorso a società separata, dandone preventiva comunicazione all’Autorità, come previsto dall’art. 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90».

L’AutoritĂ  ha inoltre precisato che «la circostanza per cui sia stata recentemente deliberata la costituzione di una nuova societĂ  che consentirĂ , per il futuro, lo svolgimento in via separata dell’attivitĂ  di illuminazione pubblica, si precisa che essa non può, rilevare ai fini dell’applicabilitĂ  dell’articolo 8, comma 2- sexies. Inoltre, tale delibera non ha ancora dato luogo nĂ© alla effettiva costituzione di una impresa separata nĂ© alla relativa comunicazione preventiva all’AutoritĂ  di cui all’art. 8, comma 2-ter. L’attivitĂ  in monopolio legale di gestione calore continua pertanto ad essere svolta dalla AGSM Verona congiuntamente alle altre attivitĂ  soggette a concorrenza».

Per questi motivi l’AutoritĂ  Garante ha sanzionato Agsm Verona s.p.a. con una multa, commisurata alla gravitĂ  e alla durata delle infrazioni, pari ad €.50.000,00.

Il testo integrale del provvedimento è reperibile su agcm.it