Anche se in realtà esiste dal 2007, il di solidarietà per l’acquisto della prima casa, conosciuto come Fondo “ dal nome dell’onorevole che lo ha ideato, sarà operativo dal 27 aprile 2013. È, infatti, stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 86 del 12 aprile scorso, il Regolamento di attuazione disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto n. 37 del 22 febbraio 2013.

Che cos’è

È un Fondo le cui risorse sono messe a disposizione di quelle famiglie che non riescono a pagare le rate del mutuo dell’abitazione principale.

Chi può accedere

Per accedere al Fondo il beneficiario deve risultare:

·         proprietario dell’immobile oggetto  del  contratto  di mutuo;

·         titolare di un mutuo (a tasso fisso, variabile  e  misto) di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;

·         titolare di un indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE)  non superiore a 30 mila euro.

Inoltre il beneficiario deve dimostrare di aver subito uno dei seguenti eventi, a patto che esso sia avvenuto successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta di accesso al Fondo:

·         cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato (fatta eccezione per risoluzione consensuale, risoluzione  per  limiti di età con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  dimissioni del lavoratore non per giusta causa) e documento attestante lo stato di disoccupazione in corso;

·         cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409,  n. 3) del codice di procedura civile (prestazioni continuative e coordinate) ad  eccezione  delle  ipotesi  di risoluzione consensuale, recesso datoriale per  giusta  causa,  recesso del lavoratore non per giusta  causa,  e documento attestante lo stato di disoccupazione in corso;

·         morte  o  riconoscimento  di   handicap   grave,   ai   sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Come accedere al Fondo

·         Compilare apposito modello disponibile a breve sul sito http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html, e su quello di Consap

·         Presentare il modulo di richiesta di sospensione delle rate di mutuo, indicandone la durata, alla banca con cui si è stipulato il contratto di mutuo

·         Allegare attestazione ISEE e documentazione attestante l’evento responsabile delle difficoltà ad onorare le rate di mutuo.

Per ulteriori indicazioni e specifiche rivolgersi alla banca presso cui si è acceso il mutuo.

Durata della sospensione del pagamento del mutuo

·         La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere superiore a 18 mesi.

Altre tipologie di inclusi nel Fondo

La sospensione del pagamento delle rate si applica anche:

·         ai mutui oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

·         ai mutui erogati per portabilità tramite surroga

·         ai mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, che non superino in totale i 18 mesi.

Tipologie di mutui esclusi dal Fondo

La sospensione del pagamento delle rate non si applica nel caso di:

·         mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

·         mutui che abbiano fruito di agevolazioni pubbliche;

·         mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi sopracitati, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

IMPORTANTE: la sospensione del pagamento delle rate di mutuo non  comporta l’applicazione di  alcuna  commissione  o  spesa  di  istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.