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Ritardo treno, rimborso del biglietto anche per cause di forza maggiore

La conferma il al parziale del biglietto del treno in caso di ritardo, anche se dovuto a “causa di forza maggiore”. Il rispetto del consumatore che paga i servizi deve diventare sempre più centrale, insieme alla piena e corretta applicazione delle tutele previste per il caso in cui i servizi risultino inadeguati alle attese.

Il Regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel prevede che un passeggero che abbia subito un ritardo pari o superiore a un’ora può chiedere all’impresa ferroviaria il rimborso parziale del prezzo del biglietto. Tale indennizzo corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, ed al 50% di tale prezzo, nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. Il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore.

“Finalmente i consumatori che pagano i servizi vedono riconosciuti pienamente i propri diritti – afferma Pietro Giordano, Presidente Nazionale Adiconsum –. Grazie alla sentenza della Corte le aziende che operano sul mercato saranno spinte a rendere sempre più efficiente, efficace e di qualità il servizio erogato”.

La Corte ha infatti rilevato che le regole uniformi – che esonerano il trasportatore dall’obbligo di risarcimento in caso di forza maggiore – riguardano esclusivamente il diritto dei viaggiatori al risarcimento del danno conseguente al ritardo o alla soppressione di un treno. Al contrario, l’indennizzo previsto dal Regolamento – calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto – ha invece una finalità del tutto diversa, cioè quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto.

Adiconsum, già in passato, ha rilevato come l’entrata in vigore del Regolamento avesse comportato un ampliamento notevole dei tempi previsti dalle Carte dei Servizi per l’erogazione dei rimborsi e dei risarcimenti per i casi di ritardi e cancellazioni, lamentando un abbassamento dei livelli di tutela, ed il conseguente forte rischio di riduzione dei livelli di qualità del servizio erogato. Da qui la richiesta di aprire un Tavolo per affrontare tali tematiche e, in particolare, l’interpretazione delle norme contenute nel Regolamento europeo.

“Questa sentenza – prosegue Giordano – riapre quindi il confronto a suo tempo proposto. Adiconsum, in proposito, auspica l’apertura del Tavolo in questione, in cui poter affrontare, oltre ai suddetti temi, anche gli standard di servizio del trasporto ferroviario locale, largamente utilizzato e – come moltissimi cittadini ben sanno – ancora troppo spesso inadeguato alle reali esigenze dei consumatori”.

“In Italia – conclude Giordano – il Trasporto Ferroviario è fondamentale per assicurare la crescita del Paese e garantire uno sviluppo omogeneo di tutte le aeree interessate. Ciò vale sia a livello nazionale, essendo l’Italia un Paese a forte vocazione turistica, sia a livello regionale e locale, dove il trasporto ferroviario è invece centrale nella quotidianità per garantire lo spostamento di milioni di consumatori che utilizzano questo mezzo”.