Statuto Adiconsum Verona

ADICONSUM VERONA APS
Statuto

(approvato dal Congresso del 2 febbraio 2022)

Art. 1
Costituzione, Denominazione e Durata

1.1 ADICONSUM VERONA APS, con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 22/D – 37133, C.F. 93125980230 – costituita con verbale del 13 maggio 1998, registrato il 25.05.1999 all’Ufficio delle Entrate Verona 2, atti privati serie 3 n. 7769, il cui Statuto è stato modificato, con verbale del Congresso Territoriale del 7 novembre 2008, registrato il 26.11.2009 all’Ufficio delle Entrate di Verona 2, atti privati serie 3 n. 14354 nonchĂ© dal Consiglio Territoriale del 03.12.2020, atto registrato il 12.01.2021 all’Ufficio delle Entrate di Verona 2, atti privati serie 3 n. E005001 – è una Associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come Associazione di Promozione Sociale, con decreto 537/II/2011 del 7 Dicembre 2011, nonchĂ© ai sensi del Codice Civile, ed è pertanto un Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore (di seguito CTS) e s.m.i., del Codice del Consumo e successive modifiche di legge, di seguito denominata “Associazione”.

1.2 L’Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilitĂ  sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia aderente dell’ADICONSUM – ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente – ed espressamente accetta – il relativo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto. L’Associazione, pertanto – nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari dell’ADICONSUM – è riconosciuta quale livello di articolazione locale della medesima ADICONSUM e di rappresentarla nell’ambito del territorio della Provincia di Verona. Parimenti è Socia aderente dell’ADICONSUM VENETO, livello regionale dell’ADICONSUM.

1.3 In relazione all’utilizzo del nome, loghi e marchi dell’ADICONSUM, l’Associazione accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.

1.4 L’Associazione, con delibera del Consiglio Territoriale, può istituire sedi secondarie, sedi distaccate, sezioni, sportelli. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito della Provincia di Verona non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Territoriale. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART.2
FinalitĂ  Sociali

2.1 L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro e ha come oggetto la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche come risparmiatori e con particolari situazioni di disagio economico, nell’ambito del territorio della Provincia di Verona.

2.2 L’Associazione s’ispira ai principi della sussidiarietà, della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell’autonomia e responsabilità e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi dell’Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e nella normativa comunitaria derivata.

2.3 L’Associazione si propone di implementare ogni possibile difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori-utenti quali,a titolo esemplificativo e non esaustivo :
il diritto alla salute pubblica e privata, il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad un’informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi anche finanziari e bancari, il diritto all’erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il diritto all’informazione ed alla formazione, all’educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell’energia, il diritto alla tutela del risparmio, il diritto all’educazione all’uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovra-indebitamento e dell’usura, la tutela del territorio.

2.4 L’Associazione si propone inoltre i seguenti obiettivi:
a) promuovere una cultura associativa fra consumatori e utenti, col fine di aggregarli come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
b) promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
c) promuovere la bilateralitĂ  e la pariteticitĂ  con soggetti pubblici e privati, in una logica di tutela del consumatore attraverso la sussidiarietĂ , la concertazione, la solidarietĂ  e la mutualitĂ ;
d) promuovere il valore sociale dei servizi pubblici e privati, stimolarne un’equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo.

Art. 3
AttivitĂ  Sociali

3.1 Nel perseguire i propri scopi associativi, l’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, nell’ambito del proprio territorio, l’ attivitĂ  di interesse generale di cui all’art.5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore (CTS): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchĂ© dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivitĂ  di interesse generale di cui all’articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunitĂ  e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in favore dei propri soci o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell’attivitĂ  di volontariato dei propri associati.
L’Associazione può anche svolgere attività di:
a) sviluppo della partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all’interno sia all’esterno dell’associazione; individuazione di forme di coinvolgimento degli associati nell’elaborazione e nell’attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e utenti;
b) promozione dell’informazione, della formazione e dell’educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie d’informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
c) tutela degli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori e utenti, dell’ambiente e del territorio ricorrendo agli strumenti dell’azione collettiva, della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell’ambiente, di evitare l’inserimento e di accertare l’inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori, degli utenti, dell’ambiente e del territorio;
d) rappresentanza degli interessi dei consumatori-utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriali, regionali, nazionali, europei e internazionali;
e) rivendicazione di una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica locale, nazionale ed europea; un’adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi nei confronti delle istituzioni;
f) definizione di rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;
g) contrattazione con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, norme e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualitĂ  del prodotto e dei servizi;
h) promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza;
i) promozione di iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile nonché l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema;
l) promozione di osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; promozione di gruppi d’acquisto collettivi; stipula di accordi e convenzioni che consentano concreti vantaggi o altre convenienze per gli associati; promozione di azioni giudiziarie per reati che ledono l’ambiente, gli interessi dei risparmiatori, dei consumatori e dei cittadini, il buon andamento del mercato mobiliare e finanziario; vigilanza sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastare l’alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati; promozione di iniziative d’informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi; promozione di azioni a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico ed in ipotesi di cyberbullismo; promozione della mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;
m) prevenzione, con ogni mezzo consentito dalla legge, del fenomeno dell’usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;
n) formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell’Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
o) stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

3.2 L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

3.3 L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

3.4 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attivitĂ  dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivitĂ  prestata, entro limiti fissati dal comma 4 art .17 CTS e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualitĂ  di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.5 L’Associazione potrĂ  avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, ricorrendo anche a propri associati, nei limiti previsti dall’articolo 36 CTS.

3.6 L’Associazione può promuovere la costituzione di specifiche organizzazioni, quali enti commerciali o non commerciali, fondazioni con qualsiasi finalità, tra cui quelle culturali, sociali e benefiche, e quant’altro risulti funzionale alla realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, risparmiatori ed utenti, la tutela del territorio, e lo sviluppo eco-compatibile.

Art. 4
Patti associativi e partnership

4.1 Conformemente agli indirizzi e alle direttive emanate dagli Organi Nazionali e Regionali dell’ADICONSUM, nell’ambito del proprio territorio di competenza, l’Associazione può sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli d’intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali e stipulare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni, con esclusione di soggetti che esercitano attività in contrasto con gli scopi e le finalità dell’ Associazione.

Art. 5
Rapporti con ADICONSUM – ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS

5.1 Richiamando quanto giĂ  previsto al precedente Articolo 1.2, l’Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilitĂ  sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è riconosciuta quale livello di articolazione per il territorio della Provincia di Verona dell’ADICONSUM – ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, di cui è socia aderente. Così come è Socia aderente di ADICONSUM VENETO, livello regionale dell’ADICONSUM.

5.2 L’Associazione si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto dell’ADICONSUM – ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, lo Statuto dell’ADICONSUM VENETO nonchĂ© le delibere dei rispettivi Organi Sociali.

5.3 In quanto articolazione per il territorio della Provincia di Verona dell’ADICONSUM – ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, il Presidente dell’Associazione è il rappresentante legale e processuale per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa.

5.4 L’Associazione, per il proprio territorio di competenza, è titolare delle decisioni di politica consumerista nell’ambito degli indirizzi fissati dall’ADICONSUM – ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS.

5.5 Conformemente a quanto previsto dall’articolo 5.8 dello Statuto dell’ADICONSUM – ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, l’Associazione può essere commissariata per gravi violazioni dello Statuto Nazionale, anche su scelte fondamentali di politica economica, amministrativa ed associativa e/o di violazione delle norme sui contributi associativi e non. Il Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione della Presidenza Nazionale, acquisito il parere obbligatorio dell’ADICONSUM VERONA, disporre lo scioglimento dei organi e la nomina di un commissario secondo quanto previsto nel Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale.

5.6 Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui al comma precedente può essere nominato dal Consiglio Nazionale un commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

5.7 Il provvedimento è immediatamente esecutivo; l’eventuale ricorso va trasmesso entro tre giorni dall’adozione al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deve pronunciarsi, entro il termine perentorio di 15 giorni.

5.8 Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell’attività associativa nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; il commissario risponde al Consiglio Nazionale.

5.9 Il commissario rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione commissariata e ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera. La stessa stabilisce la durata del commissariamento, che comunque non potrà avere una durata superiore ad un anno.

5.10 Durante la durata del commissariamento, i componenti degli organi dell’Associazione commissariata sono temporaneamente sospesi dagli organismi nazionali.

5.11 Allorché l’Associazione risulti carente di uno o più organi e il Consiglio ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione secondo le proprie procedure statutarie, lo stesso può chiedere alla Presidenza Nazionale che venga inviato un reggente.
La reggenza cessa ordinariamente al Congresso ma può cessare anche precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni di eleggere gli organi secondo le procedure statutarie e comunque d’intesa con il Reggente.

5.12 E’ possibile anche la nomina di sub-reggenti e sub-commissari a supporto di reggenti e commissari.

Art. 6
Associati

6.1 La qualità di Socio Ordinario è attribuita a tutti coloro senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne facciano richiesta, aderendo all’Associazione, condividendone i principi e le finalità e impegnandosi a versare la quota associativa.
Accettandone le finalitĂ  e gli scopi, il socio si impegna a partecipare alle attivitĂ  sociali e a osservare lo Statuto Nazionale, il Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale, il presente Statuto e le delibere degli Organi Sociali.

6.2 La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio Nazionale che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva seduta.

6.3 L’adesione all’Associazione si realizza tramite il versamento di una quota associativa da corrispondere secondo le modalità e l’ammontare definite dai competenti organi associativi.

6.4 Ogni associato, in regola con il pagamento della prevista quota associativa, ha diritto nel rispetto delle modalitĂ  previste di:
a) partecipare a tutte le attivitĂ  promosse dall’Associazione e fruire dei servizi da essa erogati;
b) elettorato attivo e passivo; il diritto di voto si esercita presso la struttura dell’Associazione di livello territoriale a cui si risulta regolarmente iscritti;
c) prendere visione, al proprio livello associativo, e con le modalitĂ  predefinite, di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con facoltĂ  di ottenerne copia.

6.5 I soci sono obbligati a:
a) osservare le norme dello Statuto Nazionale, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
c) versare la quota associativa da corrispondere secondo le modalitĂ  e gli importi stabiliti dai competenti organi associativi;
d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilitĂ , al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi associativi.

6.6 La qualitĂ  di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
d) per esclusione, con la procedura prevista dall’articolo 14 e dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale:
per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’associato non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

6.7 L’Associazione consegnerĂ  la tessera – emessa dalla Presidenza Nazionale dell’ADICONSUM – che è obbligatoria per tutti i soci dell’ADICONSUM. La tessera costituisce l’unico documento che attesta l’adesione del consumatore a tutti i livelli dell’ADICONSUM.

Art. 7
Organi Statutari

7.1 Sono organi dell’Associazione:
il Congresso Territoriale;
il Consiglio Territoriale;
il Presidente;
la Presidenza Territoriale;
l’Organo di Controllo;

7.2 Non può essere nominato componente degli Organi, e, nel caso, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi

7.3 Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, è possibile ricoprire il ruolo di Presidente Territoriale o di componente la Presidenza Territoriale per un periodo massimo di tre mandati, corrispondenti ad anni 12.

Art. 8
Libri sociali obbligatori

8.1. Oltre alle scritture contabili e di bilancio, prescritte negli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017, al registro dei volontari di cui all’art. 5 dello Statuto, prescritto nell’art 17 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Territoriale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza Territoriale, dell’organo di controllo, e di tutti gli altri organi sociali.

8.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono tenuti a cura della Presidenza Territoriale. I libri di cui alla lettera c) del superiore comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 9
Congresso Territoriale

9.1 Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante dell’Associazione.

9.2 Esso si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:
dalla Presidenza Territoriale;
dal Consiglio Territoriale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
da almeno un terzo dei Soci.

9.3 Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate per iscritto.

9.4 Il Congresso Territoriale è costituito da tutti i Soci Ordinari in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l’anno in corso.
9.5 Il Consiglio Territoriale può prevedere che le riunioni del Congresso Territoriale possano svolgersi, in un arco di tempo determinato, tramite assemblee separate, per ciascun ambito territoriale. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

9.6 Le riunioni sono convocate dal Presidente Territoriale, previa delibera del Consiglio Territoriale, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta che può essere portata a conoscenza con almeno uno dei seguenti mezzi: posta prioritaria, posta ordinaria, lettera raccomandata, telegramma, fax, email, pec, sms, pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Associazione.

9.7 L’avviso di convocazione può prevedere l’intervento al Congresso mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchĂ© sia possibile verificare l’identitĂ  dell’associato che partecipa e vota.

9.8 Il Congresso Territoriale, in sessione ordinaria e straordinaria, salvo quanto è stabilito dai successivi articoli 16 e 17, è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. E, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.

9.9 Ciascun componente il Congresso Territoriale può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore o uguale a cinquecento.

9.10 Il Congresso Territoriale fissa e verifica le direttive, le linee programmatiche e gli indirizzi per l’attività dell’Associazione.

9.11 Il Congresso elegge e revoca a scrutinio segreto:
i componenti del Consiglio Territoriale, dopo averne determinato il numero;
i componenti dell’Organo di Controllo;
9.12 il Congresso provvede, in caso di mancanza della maggioranza dei componenti il Consiglio Territoriale, alla loro sostituzione mediante l’elezione di uno o più componenti scelti tra i soci. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Territoriale.

9.13 Il Congresso elegge, ogni quattro anni, i delegati per la composizione del Congresso Regionale dell’ADICONSUM secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal regolamento di attuazione dello Statuto ADICONSUM e dallo Statuto dell’ADICONSUM VENETO.

9.14 Il Congresso delibera sulla responsabilitĂ  dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilitĂ  nei loro confronti.

9.15 Il Congresso delibera sulle modificazioni dello Statuto, come da art. 17 dello stesso.

9.16 Il Congresso delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, come da art. 16 dello statuto.

9.17 Il Congresso delibera su quant’altro demandatole dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Territoriale.

9.18 Le deliberazioni del Congresso sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 17.

9.19 Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederĂ  con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di paritĂ  di voti, risulterĂ  eletto il piĂą anziano di etĂ .

9.20 Il Congresso Territoriale è presieduto dal Presidente Territoriale.

Art. 10
Consiglio Territoriale

10.1 Il Consiglio Territoriale, composto da un minimo di 10 e un massimo di 25, è l’organo deliberante dell’Associazione tra un Congresso e l’altro; è formato da componenti eletti democraticamente dal Congresso e dura in carica quattro (4) anni.

10.2 Il Consiglio Territoriale è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma due volte all’anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, posta ordinaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, sms, ecc.). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.

10.3 Elegge al suo interno e revoca al suo interno il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, un eventuale vice presidente e gli altri componenti della Presidenza Territoriale, predeterminandone il numero. Su proposta della Presidenza Territoriale, e sulla base degli indirizzi formulati dal Congresso Territoriale, formula il programma annuale dell’Associazione.

10.4 Il Consiglio Territoriale, inoltre, su proposta della Presidenza Territoriale:
1) coordina i lavori e l’azione dell’Associazione e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali;
2) nell’ambito delle direttive degli Organi Nazionali e Regionali, approva l’entità e le modalità delle quote associative;
3) approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi e le relative relazioni;
4) convoca il Congresso Territoriale;
5) delibera, su proposta della Presidenza Territoriale, il deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dall’articolo 14;
6) delibera sull’istanza di ammissione all’Associazione, su richiesta dell’interessato;
7) delibera sull’accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
8) delibera eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione da sottoporre all’approvazione del Congresso Territoriale;
9) ratifica, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidenza Territoriale per motivi di necessitĂ  e urgenza.
10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame.

10.5 La seduta del Consiglio Territoriale è valida quando si ha la presenza del 50% più uno dei componenti dello stesso.

10.6 Le decisioni del Consiglio Territoriale vengono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

10.7 L’intero Consiglio Territoriale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

10.8 Il funzionamento del Consiglio Territoriale può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

10.9 La partecipazione alle riunioni del Consiglio è consentita anche con modalità telematica garantendo la certezza dell’identità dei partecipanti e la sicurezza nelle comunicazioni. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

Art. 11
Presidente

11.1 Il Presidente dura in carica 4 anni e ha la rappresentanza legale e politica dell’Associazione. La dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

11.2 Il Presidente ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell’ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Territoriale. Rappresenta l’Associazione, nell’ambito del territorio della Provincia di Verona, nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità e degli organi giurisdizionali; assume tutte le decisioni e gli atti necessari al normale funzionamento dell’Associazione, attua le decisioni dei superiori organi deliberanti.
11.3 Il Presidente convoca il Consiglio Territoriale e la Presidenza Territoriale.

11.4 In caso di somma necessitĂ  e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Presidenza Territoriale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.5 Il Presidente può delegare il Vice Presidente e/o i Segretari di Presidenza per talune determinate facoltà.

11.6 In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri a lui conferiti sono esercitati dal Vice Presidente, quando eletto, o da un componente la Presidenza Territoriale designato dal Presidente.

Art. 12
Presidenza Territoriale

12.1 La Presidenza Territoriale, composta dal Presidente, dal Vice Presidente, se proposto, e dai
Segretari di Presidenza, eletti ai sensi del precedente art. 10, è l’organo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Consiglio Territoriale e dura in carica quattro (4) anni.

12.2 La Presidenza Territoriale risponde collegialmente del proprio operato e della gestione del patrimonio finanziario di fronte ai superiori organismi statutari.

12.3 La Presidenza Territoriale:
a) fissa l’ordine del giorno del Consiglio Territoriale su proposta del Presidente;
b) predispone i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche;
c) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Territoriale e delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;
d) nomina i dirigenti ed i responsabili dell’Associazione;
e) delibera sugli altri oggetti sottoposto al suo esame dal Presidente;
f) In caso di somma necessitĂ  e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Territoriale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
12.4 In caso di decadenza o dimissioni del Presidente decade l’intera Presidenza Territoriale.

12.5 Il Presidente e la Presidenza Territoriale decadono dalle loro funzioni anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato, a seguito di motivata sfiducia espressa dal Consiglio Territoriale dell’Associazione. La proposta di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Territoriale. La delibera sulla proposta va assunta nella prima riunione successiva del Consiglio Territoriale, da effettuarsi entro 60 giorni da quello in cui è avanzata la richiesta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Territoriale.

Art. 13
Organo di controllo

13.1 Qualora ricorrano le fattispecie previste dall’articolo 30 del d.lgs 117/2017, l’Associazione si dota di un Organo di controllo. Lo stesso può essere monocratico oppure composto da tre membri, di cui uno indicato come Presidente, più due supplenti, eletti dal Congresso Territoriale. Le decisioni dell’Organo di controllo collegiale, in caso di disaccordo, fra i componenti sono prese a maggioranza. Qualora si verifichi una situazione di parità prevale la posizione sostenuta o appoggiata dal Presidente.

13.2 L’Organo di controllo controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell’Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce al Consiglio Territoriale con relazione scritta.

13.3 L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalitĂ  civiche, solidaristiche e di utilitĂ  sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformitĂ  alle linee guida. Il bilancio sociale dĂ  atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

13.4 I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
13.5 Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. Almeno uno dei componenti dell’Organo di controllo deve essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

13.6 L’organo di controllo può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti, indicati dalla legge: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unitĂ . In tal caso l’organo di controllo, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 14
Patrimonio e Risorse Economiche

14.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, lasciti, donazioni, beni mobili ed immobili di cui l’Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanti diritto ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 Per il raggiungimento degli scopi associativi e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l’Associazione s’avvale:
a) dei contributi dei soci, dei privati, degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
b) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant’altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
c) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, ereditĂ , legati o atti di liberalitĂ ;
d) della raccolta fondi, attraverso attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le eventuali linee guida adottate dalle Autorità preposte;
e) proventi da attività diverse di cui all’art 6 del codice del terzo settore;
f) ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Art. 15
Bilancio

15.1 L’Associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalitĂ  di perseguimento delle finalitĂ  statutarie. Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione dell’Organo di Controllo.

15.2 Il bilancio deve essere redatto in conformitĂ  alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

15.3 Dal Bilancio dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall’Associazione.

15.4 Il bilancio dell’Associazione deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

15.5 In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall’Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari.

15.6 E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchĂ© di fondi, riserve o capitali, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

15.7 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

15.8 In caso di ricavi rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 (uno) milione di euro, l’Associazione deve depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attivitĂ  esercitata e delle dimensioni dell’associazione, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attivitĂ  svolte.

15.9 I singoli associati o gruppi di associati, non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 16
Scioglimento

16.1 L’Associazione si estingue secondo le modalitĂ  di cui all’art. 27 del Codice civile:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 del Codice civile.

16.2 La Presidenza Territoriale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all’Associazione, può proporre il suo scioglimento.
16.3 Lo scioglimento dell’associazione è pronunciato esclusivamente dal Congresso Territoriale con voto favorevole di delegati che rappresentino almeno i 4/5 degli associati.

16.4 In caso di scioglimento dell’Associazione, il Congresso Territoriale nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Comunque, qualsiasi sia la causa dello scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto con le procedure e le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 17
Modifiche statutarie

17.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Congresso Territoriale in seduta straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 18
Regolamenti

18.1 Compatibilmente con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, dallo Statuto Regionale e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e dal presente Statuto, l’Associazione può dotarsi dei regolamenti necessari allo svolgimento della vita associativa.

18.2 I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Territoriale su proposta della Presidenza Territoriale.

Art. 19
IncompatibilitĂ 

19.1 Per affermare l’assoluta autonomia dell’Associazione in tutte le sue articolazioni nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie dell’Associazione, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, valgono le incompatibilità definite con l’apposito Regolamento Nazionale.

19.2 I dirigenti dell’Associazione eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Art. 20
Disposizioni generali

20.1 E’ attribuito al Collegio Nazionale dei Probiviri il compito di decidere, con le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli.

20.2 Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono il Codice Civile, il Codice del Terzo Settore, le disposizioni di legge vigenti in materia e ai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.