L’acquisto delle azioni delle vendute presso l’abitazione del risparmiatore può essere annullato.
Adiconsum Verona assiste un cittadino veronese che ha comperato 300 azioni di una banca popolare versando l’importo di 11.800 euro. Adesso, quelle azioni sono invendibili e, praticamente, il risparmiatore ha perso le somme investite.
Nel gennaio 2012 un dipendente della banca si era recato presso il domicilio del consumatore, inducendolo ad acquistare azioni della banca. La richiesta di sottoscrizione delle azioni veniva firmata a casa e, pertanto, l’acquisto è da qualificarsi come “fuori sede”.
Tale investimento è soggetto a regole particolari sul diritto di recesso. L’indicazione circa la possibilità di annullare l’acquisto entro 7 giorni dalla firma deve essere inserito nel modulo o ordine di acquisto. La regola risponde a una logica di maggior tutela dell’investitore che in occasione delle visite del promotore può, più che quando si reca in banca, acquistare d’impulso. L’obiettivo è di evitare che l’investitore possa trovarsi vincolato da contratti sui quali non abbia potuto riflettere adeguatamente.

In base all’art. 30 del Testo Unico Finanziario “L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente”. La disciplina del recesso riguarda i singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l’investitore si trovi a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall’intermediario fuori sede (Cass. Civile sez. I, 11 giugno 2016).
Quindi, l’indicazione sulla possibilità di recedere deve essere inserita nei singoli ordini di acquisto delle azioni. Nel caso del cittadino veronese non vi è la clausola sulla facoltà di recedere e, quindi, l’investimento è nullo. Il risparmiatore ha diritto alla restituzione di quando pagato per le azioni della banca.