Dalla arriva una nuova sentenza (causa C-136/11) in favore dei viaggiatori, questa volta in tema di .
Con l’introduzione della liberalizzazione nel settore delle ferrovie, viaggiando sulle stesse linee treni di compagnie diverse (ad esempio, Trenitalia e NTV sulla tratta Milano-Roma), può accadere che i ritardi e le soppressioni delle coincidenze relativi ad imprese ferroviarie diverse non vengano comunicati ai passeggeri, privandoli in questo modo delle informazioni utili e necessarie per il loro viaggio.

In un caso del genere (verificatosi in Austria), la Corte europea ha chiarito che, indipendentemente dalla circostanza che l’impresa ferroviaria che gestisce il trasporto sia diversa da quella che gestisce l’eventuale coincidenza, i passeggeri dei treni devono essere sempre informati dei ritardi o delle cancellazioni che costituiscono le principali coincidenze.

Ogni impresa, secondo la Corte, ha l’obbligo di comunicare, in tempo reale e in modo non discriminatorio, le informazioni relative alle principali coincidenze, e l’obbligo deve riguardare tutte le principali coincidenze, sia quelle dell’impresa stessa che quelle garantite da imprese diverse.

Le informazioni su ritardi e cancellazioni delle quali il passeggero può venire a conoscenza autonomamente tramite i pannelli indicatori presenti nelle stazioni sono limitate a quanto si verifica prima dell’orario di partenza; per tutto ciò che si verifica dopo, invece, è necessario che siano le imprese ferroviarie a fornirgli le informazioni aggiornate sullo stato delle principali coincidenze. Il rispetto effettivo dei diritti dei passeggeri richiede infatti che le informazioni fornite siano realmente utili.