Il treno fa ritardo? I hanno al rimborso parziale del biglietto. L’azienda ferroviaria ha l’obbligo di rimborsare anche se il forte ritardo è dovuto a cause di forza maggiore. Quanto deve essere forte questo ritardo ? Se è compreso tra un’ora e 119 minuti, si ha al rimborso minimo del 25% del biglietto ; se è pari o superiore alle due ore il rimborso minimo è del 50%. Lo ha ricordato oggi l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’UE Niilo Jääskinen.

Il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri ferroviari non prevede eccezioni al diritto al risarcimento nei casi in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore, ad esempio difficili condizioni atmosferiche, danni all’infrastruttura ferroviaria o azioni sindacali.

L’avvocato generale è intervenuto nella causa tra un’impresa di austriaca e la commissione austriaca per il controllo della rete ferroviaria: quest’ultima ha imposto all’impresa di eliminare dalle sue condizioni generali una disposizione che esclude l’indennizzo nei casi di forza maggiore. L’avvocato generale ha ribadito che un’impresa ferroviaria non può essere esonerata dall’obbligo imposto dal regolamento di versare un indennizzo per il prezzo del biglietto nei casi in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore.

Se il legislatore comunitario avesse voluto limitare tale obbligo nei casi di forza maggiore, l’avrebbe indicata chiaramente nel testo del regolamento. Anche perché nei in treno, le cause più ricorrenti di forza maggiore – le difficili condizioni atmosferiche, i danni all’infrastruttura e le azioni sindacali – hanno una frequenza statistica prevedibile e possono essere prese in considerazione nel calcolare il prezzo del biglietto.

Tratto da helpconsumatori.it