- Adiconsum Verona - https://adiconsumverona.it -

Viaggi: cancellazione del volo di ritorno in una vacanza “tutto compreso”, i diritti del consumatore

Due viaggiatori si vedono cancellare il di ritorno dalla vacanza negli Stati Uniti. Sono costretti ad attendere dodici ore all’aeroporto di Parigi e perdono un giorno di lavoro. Avevano acquistato presso un’agenzia di di Verona un pacchetto vacanza tutto compreso. Al rientro in città si rivolgono all’agenzia e al tour operator per avere un risarcimento per il disagio subito.

La loro richiesta viene però negata. Il tour operator invita i viaggiatori a rivolgersi alla compagnia aerea. Contrariamente a quanto sostenuto dal tour operator, i viaggiatori hanno alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo. Le disposizioni del Regolamento, infatti, si applicano a tutti i voli, sia quelli di linea o “charter”, anche se inclusi in pacchetti turistici tutto compreso come previsto dall’art. 3 del Regolamento.

Inoltre, il Codice del Turismo (D.Lgs. 79/11) all’art. 43 chiarisce che “l’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.” Anche se la responsabilità del danno è della compagnia aerea, il tour operator deve risarcire il viaggiatore per la cancellazione del viaggio aereo. In caso di cancellazione del volo non dovuta a circostanze ecce­zionali, il passeggero ha, quindi, diritto alla scelta tra il rimborso del prezzo del bi­glietto (entro 7 giorni) o la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto com­parabili, verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti; alla compensazione pecuniaria e all’assistenza.