Con il Decreto Legge del 23 luglio 1999 n. 349 è stato istituito il Fondo di Garanzia per il turista, che interviene per assicurare il rimborso del prezzo versato, in caso di fallimento del venditore o dell’organizzatore, sia in caso di accertata insolvenza degli stessi, in modo da consentire, in tutto o in parte l’osservanza degli obblighi contrattuali. Il  Fondo nazionale di garanzia, previsto dall’art. 100 del Codice del Consumo, dovrebbe provvedere al rimborso del prezzo versato, al rimpatrio del consumatore in caso di all’estero e a fornire immediata

disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.

La domanda, corredata della documentazione, deve essere presentata dal consumatore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ  del turismo – Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 ROMA.

Dalla teoria alla pratica, la vicenda appare complessa. Infatti, vi sono incertezze circa la capienza economica del Fondo di garanzia. Dopo diversi mesi, infatti, Adiconsum Verona non ha ottenuto alcuna risposta dal Fondo alle istanze presentate per conto dei consumatori-viaggiatori. Emerge, inoltre, da un’interrogazione parlamentare, che per il triennio 2009-2011 non risultano in bilancio stanziamenti destinati al Fondo stesso. Se il Fondo fosse vuoto, come sembra, i consumatori rimarrebbero senza le garanzie previste dalla normativa.

dott. Silvia Caucchioli