Tra le più significative conseguenze dei provvedimenti adottati a livello nazionale ed europeo per far fronte alle gravi ripercussioni dell’epidemia di Covid-19 sul turismo, la dibattuta questione voucher/rimborso è da settimane sotto i riflettori.

La Commissione Europea ha pubblicato, in data 13 maggio,  le proprie raccomandazioni ai Paesi europei, affinché venga riconosciuto, ai loro cittadini, il diritto al rimborso dei cancellati a causa della pandemia.

Sono infatti circa 20 gli Stati membri dell’UE che hanno apportato significative modifiche alle norme europee a tutela dei viaggiatori, comprimendone i diritti con la previsione, in luogo dei rimborsi, dell’emissione dell’ormai celebre voucher.

Ai sensi della normativa UE, in caso di annullamento di titoli di trasporto – si legge nel Comunicato – (aereo, ferroviario, in autobus/pullman e traghetto) o di pacchetti turistici i viaggiatori hanno il diritto di scegliere tra i buoni o il rimborso in denaro.

Confermando questo diritto, la raccomandazione della Commissione mira al tempo stesso a garantire che i buoni diventino un’alternativa valida e più attraente rispetto al rimborso per i viaggi annullati nel contesto dell’attuale pandemia, che ha comportato un grave onere finanziario anche per gli operatori turistici.

I buoni a carattere volontario – continua la Commissione – dovrebbero essere protetti in caso di insolvenza di chi li ha emessi, avere un periodo minimo di validità di 12 mesi ed essere rimborsabili dopo al massimo un anno, se non utilizzati. Dovrebbero inoltre offrire flessibilità sufficiente, consentire ai passeggeri di viaggiare sulla stessa tratta alle stesse condizioni di servizio o permettere ai viaggiatori di concludere un contratto per un pacchetto turistico con servizi dello stesso tipo o di qualità equivalente. I buoni dovrebbero anche essere trasferibili a un altro viaggiatore.

In primo luogo dunque, la Commissione richiede di approntare a livello nazionale delle coperture idonee a garantire i cosiddetti voucher – Covid 19 da eventuali insolvenze; tale previsione costituisce un presupposto irrinunciabile per rendere il voucher un’opzione affidabile per i consumatori.

Ulteriori raccomandazioni della Commissione prevedono l’emissione di voucher flessibili, che possano agevolmente essere trasferiti ad altri viaggiatori senza costi aggiuntivi e che possano essere svincolati dalla meta o dalla compagnia aerea per le quali originariamente il viaggio era stato acquistato, o ancora, la possibilità che i voucher vengano emessi per un ammontare superiore al prezzo originariamente pagato, come incentivo per i viaggiatori.