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Viaggi, le risposte sui diritti del turista del Centro Europeo Consumatori Italia

Pubblichiamo di seguito le FAQ diffuse dal Centro Europei Consumatori Italia per aiutare i viaggiatori a far valere i proprio diritti nell’emergenza Coronavirus. Leggi l’aggiornamento del 14 aprile 2020.

Per un’esatta comprensione delle indicazioni di seguito fornite è importante ricordare che:

TITOLI DI VIAGGIO (biglietti)

  1. Risiedo in un comune della zona rossa e non mi è possibile usufruire del volo (o altro mezzo di trasporto) prenotato da effettuarsi in questi giorni: ho al rimborso?

Sì: nel caso in cui si risieda in un comune o in un’area dalla quale, per espresso provvedimento dell’autorità, non è possibile allontanarsi, si ha diritto al rimborso del prezzo del trasporto o ad un voucher di pari importo.

Sì; se il proprio itinerario prevede la partenza o l’arrivo in un’area in cui vige un espresso divieto di ingresso o uscita, si è impossibilitati ad usufruire del trasporto/viaggio e si ha diritto al rimborso o ad un voucher di pari importo.

Sì, se naturalmente l’arrivo nello stato estero è previsto durante il periodo di vigenza del divieto.

Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio; il vettore entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede ad effettuare il rimborso. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.

No: il vettore può procedere al rimborso anche tramite l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

No; l’eventualità di essere sottoposto a misure restrittive o semplicemente a controlli all’ingresso, non impedisce, materialmente, di usufruire del viaggio e per tale motivo il vettore è legittimato a rifiutare il rimborso. Sebbene la prospettiva di essere soggetti a particolari misure restrittive possa essere fonte di preoccupazione, da un punto di vista strettamente legale non legittima il viaggiatore ad ottenere il rimborso automaticamente.

No; la possibilità di ricevere il rimborso è prevista solo nel caso in cui vi siano provvedimenti espressi o restrizioni imposte dall’autorità.

In questi casi è indispensabile verificare i termini e le condizioni accettate al momento dell’acquisto: si potrebbe aver diritto ad un rimborso completo oppure ad un rimborso parziale o al pagamento di una penale in percentuale se la tariffa acquistata lo prevede.

Se il biglietto acquistato non è rimborsabile è opportuno contattare il vettore, che potrebbe (ma non è obbligato) prevedere in via eccezionale delle agevolazioni.

Per quanto concerne il trasporto , a prescindere dalla tariffa acquistata, se non si è effettuato il check-in si ha diritto al rimborso dei diritti aeroportuali. Le modalità per richiedere tale rimborso variano a seconda della compagnia; potrebbero essere previsti dei moduli ad hoc, ma in ogni caso è opportuno contattare la compagnia o visitare il relativo sito web per ottenere informazioni.

Anche in questo caso è opportuno effettuare una distinzione:

-se la compagnia ha cancellato il volo poiché l’operatività dello stesso è impedita da un provvedimento delle competenti autorità, si ha diritto al rimborso ma non alla corresponsione di ulteriori indennizzi/compensazioni/risarcimenti.

-Se il volo è cancellato per mere ragioni di opportunità economica o per scelte attribuibili alla policy aziendale in assenza di provvedimenti delle autorità o di misure che effettivamente non rendono possibile il viaggio, si potrebbe avere diritto anche alla compensazione pecuniaria o ad altre forme di risarcimento/indennizzo, per le quali spetta al passeggero procedere nelle sedi opportune. É infatti necessario indagare quale sia l’effettiva motivazione legata all’ “emergenza Coronavirus” e comprendere se ricorrono i presupposti per una riprotezione su un volo alternativo come alternativa al rimborso, a seconda delle esigenze di ciascun passeggero.

PACCHETTI TURISTICI

       Sì: nel caso in cui si risieda in un comune o in un’area dalla quale, per espresso provvedimento     dell’autorità, non è possibile allontanarsi, si ha diritto a recedere dal pacchetto senza il pagamento di penali.

Sì: nel caso in cui il proprio pacchetto preveda come destinazione un luogo in cui vi è l’impossibilità di accesso per espresso provvedimento dello stato interessato si ha diritto al rimborso.

No; l’organizzatore, può procedere al rimborso anche mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall’emissione o l’offerta di un pacchetto sostitutivo di valore equivalente o superiore.

No; l’eventualità di essere sottoposto a misure restrittive o semplicemente a controlli all’ingresso, non impedisce, materialmente, di usufruire del pacchetto e per tale motivo l’organizzatore è legittimato a rifiutare il rimborso. Sebbene la prospettiva di essere soggetti a particolari misure restrittive possa essere fonte di preoccupazione la stessa non legittima il viaggiatore ad ottenere il rimborso automaticamente.

PRENOTAZIONI DI STRUTTURE ALBERGHIERE

Sì; in caso di impossibilità sopravvenuta e cioè quando la rinuncia al soggiorno è indipendente dalla volontà del soggetto che ha effettuato la prenotazione, si ha diritto a ricevere il rimborso della prenotazione.

Sì; poiché la rinuncia al soggiorno è imposta da uno specifico provvedimento delle autorità competenti.

No; in caso di rinuncia volontaria, laddove non ci siano divieti espressi imposti dall’autorità, non si ha diritto a ricevere il rimborso a meno che tale possibilità non sia contemplata dalle condizioni alle quali il contratto è stato concluso. Si consiglia di contattare la struttura che potrebbe (ma non è obbligata) in via eccezionale, concedere delle agevolazioni.