Lunedì 18 dicembre 2017 è l’ultimo giorno utile per il pagamento della seconda rata a saldo dell’, l’imposta municipale propria, e della , il tributo per i servizi indivisibili. 

Lunedì 18 dicembre scadono i di Imu e Tasi

 

Che cos’è l’IMU

È un’imposta che proviene dal possesso di:
·      un immobile, appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi,…). Pertanto, l’IMU non è dovuta per le prime case appartenenti alle altre categorie catastali

·      aree fabbricabili

·      terreni agricoli

Chi è tenuto al pagamento dell’IMU

·      Il proprietario

·      il titolare di un diritto reale quale: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie

·      concessionario, in caso di concessione di aree demaniali

·      il locatario in caso di leasing.

Che cos’è la TASI

È un tributo che si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di:

·      fabbricati

·      aree edificabili.

Chi è tenuto al pagamento della TASI

·      Il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e nel caso l’immobile sia occupato da una persona diversa da questo, anche dall’occupante, ma nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta.

Il nodo delle aliquote

Le aliquote da applicare al versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI del 2017 si evincono dalle delibere approvate dal Comune a condizione che:

·      la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017. Se ciò non è avvenuto, si applicano le aliquote del 2016, fatto salvo però il potere di autotutela amministrativa del Comune

·      la delibera sia stata pubblicata sul sito web del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre 2017. Nel caso ciò non sia avvenuto o sia avvenuto dopo tale data, si applicano le aliquote del 2016, fatto salvo comunque il il potere di autotutela amministrativa del Comune

·      l’aliquota fissata per l’IMU e per la TASI non sia stata aumentata rispetto a quella del 2015. In tal caso si applicheranno le aliquote previste dalle delibere del 2016, a meno che esse non costituiscano a loro volta un aumento dell’aliquota 2015. Inoltre, la sospensione degli aumenti non si applica ai Comuni che hanno deliberato il dissesto e il predissesto.

Nel caso in cui un Comune abbia previsto una maggiorazione della TASI dello 0,8 per 1000, la sua applicazione nel 2017 è possibile solo se è estata espressamente confermata nel 2016.

 

Maggiori informazioni sul sito del Ministero delle finanze, clicca qui