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Associazione Difesa Consumatori APS
Lunedì 18 dicembre 2017 è l’ultimo giorno utile per il pagamento della seconda rata a saldo dell’IMU, l’imposta municipale propria, e della TASI, il tributo per i servizi indivisibili.
Che cos’è l’IMU
È un’imposta che proviene dal possesso di:
· un immobile, appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi,…). Pertanto, l’IMU non è dovuta per le prime case appartenenti alle altre categorie catastali
· aree fabbricabili
· terreni agricoli
Chi è tenuto al pagamento dell’IMU
· Il proprietario
· il titolare di un diritto reale quale: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
· concessionario, in caso di concessione di aree demaniali
· il locatario in caso di leasing.
Che cos’è la TASI
È un tributo che si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di:
· fabbricati
· aree edificabili.
Chi è tenuto al pagamento della TASI
· Il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e nel caso l’immobile sia occupato da una persona diversa da questo, anche dall’occupante, ma nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta.
Il nodo delle aliquote
Le aliquote da applicare al versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI del 2017 si evincono dalle delibere approvate dal Comune a condizione che:
· la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017. Se ciò non è avvenuto, si applicano le aliquote del 2016, fatto salvo però il potere di autotutela amministrativa del Comune
· la delibera sia stata pubblicata sul sito web del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre 2017. Nel caso ciò non sia avvenuto o sia avvenuto dopo tale data, si applicano le aliquote del 2016, fatto salvo comunque il il potere di autotutela amministrativa del Comune
· l’aliquota fissata per l’IMU e per la TASI non sia stata aumentata rispetto a quella del 2015. In tal caso si applicheranno le aliquote previste dalle delibere del 2016, a meno che esse non costituiscano a loro volta un aumento dell’aliquota 2015. Inoltre, la sospensione degli aumenti non si applica ai Comuni che hanno deliberato il dissesto e il predissesto.
Nel caso in cui un Comune abbia previsto una maggiorazione della TASI dello 0,8 per 1000, la sua applicazione nel 2017 è possibile solo se è estata espressamente confermata nel 2016.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero delle finanze, clicca qui