Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Riportiamo di seguito la tabella – elaborata dal Ministero – dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.

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Va precisato che per i canoni ordinari in ambito familiare la detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.

Il testo integrale della nota del Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile scaricarlo in formato pdf nel link sottostante.

Tratto da abbonamenti.rai.it

Leggi la nota-Agenzia-Entrate-canone-rai-22-02-2012 (.pdf)

Guarda il foto servizio dell’intervista che abbiamo rilasciato oggi sul a Tele Arena.