Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Agsm Energia e le Associazioni dei Consumatori, Adiconsum Verona, Lega dei consumatori di Verona e Movimento dei consumatori di Verona sottoscrivono oggi un protocollo d’intesa per la risoluzione delle controversie, attivando una procedura di conciliazione paritetica per i Clienti di Agsm Energia. Questo con l’obiettivo congiunto di offrire servizi con standard di qualità elevati nel pieno rispetto dei diritti dei Consumatori e riconosciuto l’importante ruolo dell’associazionismo civico per la tutela dei cittadini consumatori.
La procedura di conciliazione permetterà la risoluzione di controversie legate a forniture di gas ed energia elettrica per i clienti di Verona e provincia. Potranno accedervi tutti i clienti domestici, condomini e piccole e medie imprese che hanno diritto – in base alla normativa vigente – alle condizioni di maggior tutela per l’energia elettrica e tutela per il gas, sia nel mercato tutelato, sia nel mercato libero.
“Le associazioni consumatori veronesi esprimono soddisfazione per la firma del protocollo di conciliazione Agsm”, commenta Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona. E continua: “Oggi i cittadini veronesi possono accedere alla conciliazione per risolvere eventuali problemi di fatturazione, di rispetto degli standard contrattuali e di anomalie nei consumi. L’istituto è diffuso tra la gran parte dei fornitori elettrici e l’adesione di oggi di Agsm Energia amplia l’elenco delle società coinvolte, segnando un ulteriore passo avanti verso una maggior tutela collettiva dei clienti”.
“La procedura di conciliazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, basato sulla libera adesione delle parti”, spiega Giuseppe Stoppato, presidente di Agsm Energia, “finalizzata a raggiungere un accordo amichevole. La procedura offre alle imprese e ai consumatori una possibilità concreta di risolvere rapidamente e direttamente le nascenti controversie senza dover ricorrere in giudizio, al quale le parti possono comunque rivolgersi, fintanto che non venga raggiunto un accordo”.
Il cliente può aver accesso senza alcun costo alla procedura di conciliazione ogni volta che, presentato un reclamo scritto agli uffici preposti, abbia ricevuto da Agsm Energia una risposta ritenuta insoddisfacente o non abbia ricevuto alcuna risposta entro i termini stabiliti.
“Il cliente Agsm può accedere alla procedura di conciliazione”, commenta Floriano Ceschi, direttore operativo di Agsm Energia, “per errori di fatturazione, fatture con importi anomali rispetto alla media degli ultimi due anni, consumi presunti in acconto elevati, ricostruzione dei consumi, inserimento di una lettura errata, gestione della rateizzazione per le bollette con consumi effettivi elevati, gestione della rateizzazione e dei rimborsi per le bollette di conguaglio, rifatturazioni o doppia fatturazione, ritardo nel trattamento della pratica, sospensione o riduzione della fornitura per contestata morosità del cliente o per cause diverse da quelle determinate da caso fortuito o forza maggiore o per mancata osservanza degli obblighi previsti dal contratto”.
La domanda di conciliazione deve essere inviata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della risposta al reclamo o, in caso di mancata risposta, entro ulteriori cento giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte di Agsm Energia. Il cliente può avviare la procedura di conciliazione presentando domanda ad una delle associazioni aderenti, alla quale viene conferito il mandato di conciliazione.
La domanda viene redatta sugli appositi moduli disponibili presso le Associazioni dei Consumatori firmatari dell’accordo e presso il front-end di Agsm Energia.
“Successivamente, entro trenta giorni”, concludono le associazioni consumatori, “viene attivato il tentativo di conciliazione alla cui conclusione viene prodotto un verbale congiunto, tra Agsm Energia e Associazione dei Consumatori. Il cliente nei 15 giorni successivi sottoscrive il verbale e accetta, quindi, la conciliazione raggiunta. E’ fatta salva comunque la facoltà per il Cliente di non accettare le conclusioni e di proseguire la controversia nelle modalità ordinarie“.