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Associazione Difesa Consumatori APS
È emersa di recente la presenza, su alcuni social network tra cui Instagram, di account che offrono la possibilità di convertire in denaro i bonus vacanze che i cittadini hanno attivato attraverso la App IO, ma non ancora utilizzato per un soggiorno turistico.
Alcuni cittadini, inoltre, hanno segnalato account o banner che pubblicizzano offerte turistiche particolarmente convenienti e che, una volta ottenuti il codice fiscale del cittadino e il codice univoco (o il QRcode) del Bonus vacanze, vengono chiusi e “scompaiono” dal web. In realtà, si tratta di vere e proprie truffe ai danni di cittadini, il cui bonus viene “bruciato” e non può più essere utilizzato né rigenerato in alcun modo.
Come evitare le truffe osservando alcune regole base – L’Agenzia delle entrate, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e PagoPA SpA, hanno già avviato le verifiche opportune e invitano i cittadini alla massima cautela e a utilizzare l’agevolazione come espressamente previsto dalle norme. Ricordiamo, infatti, che il bonus e gli altri dati devono essere comunicati al fornitore del servizio turistico solo al momento dell’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza. Infatti, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco (o esibire il QR-code), insieme con il proprio codice fiscale, che sarà riportato sulla fattura o documento commerciale emesso a fronte del pagamento. A questo punto, il fornitore verifica la validità del bonus inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l’importo del corrispettivo dovuto nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, in caso di esito positivo del riscontro, può confermare a sistema l’applicazione dello sconto. Da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata.
L’Agenzia sottolinea che qualunque diverso utilizzo dei dati relativi al bonus vacanze non è consentito.
Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2020