L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida illustrativa sul . Il bonus, richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può essere utilizzato, una sola volta, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive e agenzie di viaggio.

Che cos’è il bonus

È un credito da utilizzare per pagare le imprese turistico-ricettive, compresi bed & breakfast e agriturismi, agenzie di viaggio, tour operator situati sul territorio nazionale e abilitati all’esercizio dell’attività turistico-ricettiva. La legge 126/2020 consente ora di poter utilizzare il bonus vacanze anche per chi acquista la vacanza avvalendosi di piattaforme online o portali tematici.

A quanto ammonta l’importo del bonus

Va da un minimo di 150 euro ad un massimo di 500:

  • 150 euro per nucleo familiare composto da 1 persona;
  • 300 euro per nucleo familiare composto da 2 persone;
  • 500 euro per nucleo familiare composto da 3 o più persone.

L’80% del bonus si usa per ottenere uno sconto sul costo del servizio turistico.

Il 20% si utilizza sotto forma di detrazione d’imposta da recuperare sulla dichiarazione dei redditi del 2020 o 2021, a seconda di quando si è richiesto.

Come deve essere la ricevuta di pagamento della vacanza

Tra le novità introdotte, c’è la seguente:

  • per l’anno 2021, la spesa per la vacanza deve essere documentata da fattura o documento commerciale
  • per l’anno 2020,  valgono anche scontrino o ricevuta fiscale.
  • In tutti i documenti deve comparire il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende usufruire del bonus.

Durata del bonus 

Il bonus vale fino al 31 dicembre 2021.

Come deve essere utilizzato il bonus

  • Può essere utilizzato una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi lo ha richiesto e deve essere speso in un’unica soluzione presso un’unica struttura ricettiva;
  • Chi effettua il pagamento alla struttura può non essere la persona che poi materialmente usufruisce della vacanza. L’importante è che comunque sia un membro del nucleo familiare;
  • Non è necessario che sia tutto il nucleo familiare a usufruire della vacanza;
  • La detrazione viene riconosciuta alla persona il cui codice fiscale è riportato nella ricevuta di pagamento;
  • La detrazione del 20% spetta anche nel caso in cui la struttura ricettiva rifiuta lo sconto dell’80%, perché essa risulta dall’App IO. L’importante è tenere traccia del pagamento effettuato;
  • In caso di genitori separati con un figlio fiscalmente a carico di entrambi, la detrazione fiscale va al genitore con l’ISEE dal quale risulta che il figlio fa parte del nucleo familiare;
  • Se il corrispettivo dovuto all’operatore turistico è inferiore all’importo del bonus, lo sconto e la detrazione vengono commisurati al corrispettivo e quello che rimane non è utilizzabile;
  • Non è ammesso un utilizzo del bonus diverso da quello previsto dalla norma: non è ammessa la cessione del bonus, da parte del cittadino, a soggetti terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.

Per maggiori informazioni, consulta la Guida completa dell’Agenzia delle Entrate.