Continuano ad arrivare in Associazione segnalazioni di casi di vendite a Verona e in provincia.
La dinamica è sempre la stessa: il consumatore riceve la visita a casa di venditori che, con fare pacato e affabile, consegnano un catalogo di oggetti solitamente per la casa o arredi.

Naturalmente, e qui si nasconde l’inganno, l’incaricato chiarisce che non vi è alcuna obbligatorietà e, con la scusa di una semplice firma su una ricevuta per dimostrare la ricezione del catalogo o di una tessera sconto, attiva in realtà un contratto con il quale l’ignara vittima s’impegna a pagare cifre molto elevate che in alcuni casi possono arrivare anche a 7 mila euro.
Dopo circa un mese, quando oramai è scaduto il termine per esercitare il , presso l’abitazione della vittima si presenta un diverso venditore che, questa volta con fare piuttosto minaccioso, comunica al malcapitato di avere sottoscritto un vero e proprio contratto e di essersi dunque impegnato a mettere mano al portafogli.
A quel punto, il più delle volte l’addetto alle vendite, fingendo di mostrarsi comprensivo nei confronti del consumatore,  propone di ridurre l’impegno di spesa a 1/3 di quanto previsto inizialmente. Cifra che rimane comunque estremamente alta, soprattutto se si pensa che ci si impegna a spenderla per prodotti che in realtà non si volevano e di cui non si era fatta richiesta.
Spiega l’avvocato Miriam Falco di Adiconsum che : “Quanto sopra descritto identifica una pratica commerciale scorretta, vietata del Codice del Consumo, che deve essere pertanto denunciata. Il consumatore infatti viene avvicinato presso la sua abitazione, del tutto impreparato e ignaro di ciò che accadrà. In tale frangente gli viene proposto un prodotto o un servizio che lo stesso non conosce, non ha richiesto, e non era nelle sue intenzioni acquistare. E, cosa ancor più grave, non si rende conto e nessuno gli spiega che in realtà sta concludendo un vero e proprio contratto e che si sta impegnando all’acquisto. L’effetto sorpresa e la totale mancanza di informazioni da parte del cliente rendono quest’ultimo debole e impreparato a controbattere e difendersi“.


Il Codice del consumo stabilisce che, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, il professionista deve fornirgli, tra le altre, informazioni in maniera chiara e comprensibile su: le caratteristiche principali dei beni o servizi; l’identità del professionista; il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte; le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso; l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso; l’esistenza delle norme sulla garanzia legale e una lettera tipo per esercitare il diritto di recesso.
Ma cosa è possibile fare per evitare di incorrere in tali spiacevoli situazioni? L’avvocato Miriam Falco ci spiega: “Evitate di far entrare a casa venditori porta e porta a meno che gli stessi non siano stati da voi invitati. E soprattutto non firmate nulla se non dopo averlo attentamente letto. Da ultimo chiedete sempre copia di ciò che avete firmato”.
E se purtroppo si è già firmato inconsapevolmente il contratto?
Non è troppo tardi per porvi rimedio. L’art. 52 del Codice del Consumo prevede la possibilità di recedere dal contratto stipulato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza costi (ad eccezione di quelli eventualmente necessari per la restituzione dei beni già consegnati) inviando comunicazione tramite raccomandata o pec.
Il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni che decorrono per i contratti di servizi dal giorno della conclusione del contratto e per i contratti di vendita dal giorno in cui il consumatore riceve la merce.
L’avvocato Falco spiega però che “vi è un’importante novità che riguarda Il codice del consumo. Da aprile 2023, infatti il termine per esercitare il diritto di recesso viene esteso a 30 giorni per i contratti stipulati durante visite non richieste presso l’abitazione di un consumatore. L’estensione non opera se il consumatore ha richiesto però la visita del venditore”.
Per qualsiasi ulteriore informazione, tuttavia, anche per valutare il caso specifico, si consiglia di segnalare con la massima urgenza il caso all’associazione dei consumatori o al proprio legale. Il tempismo risulta infatti determinante in questi casi.