Se la vacanza risulta un incubo, la Cassazione conferma che puoi ottenere il delle spese del viaggio e i danni morali. Tra voli cancellati, imprevisti metereologici e servizi promessi che poi non sussistono nella realtà, per molti una vacanza da sogno può trasformarsi in un incubo.

tour operator vendono pacchetti di viaggio “all-inclusive” , magari per mete lontane, invogliando i turisti con paesaggi spettacolari e la prospettiva di rilassarsi su una spiaggia da cartolina. Tuttavia, alle volte, capita che, giunti a destinazione, l’esperienza sia l’opposto di quella promessa. Ebbene, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5271/2023) nel caso di vacanza rovinata, non solo si ha diritto al rimborso, ma altresì al risarcimento dei danni biologici e morali.

Per danno da vacanza rovinata, si intende il pregiudizio arrecato al turista che non ha potuto godere del viaggio programmato, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore.  La vacanza è rovinata quando, a causa del predetto inadempimento non si sono realizzate le finalità, di svago e riposo, per le quali il viaggio è stato acquistato. Di conseguenza, il turista che, invece di rilassarsi, ha subito uno stress psicofisico, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e al rimborso dei costi sostenuti, ma soprattutto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art.2059 del Codice Civile, che prevede che tale danno vada risarcito nei casi previsti dalla legge.
Anche in virtù di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma, per danno non patrimoniale si intende qualsiasi pregiudizio arrecato dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito.

Tornando al danno da vacanza rovinata, si evidenzia che la disciplina in materia di contratti del organizzato è contenuta nel D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (), emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE. 
In particolare, ai sensi dell’art. 46 di tale decreto, nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile, “il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.”

Nel caso in cui le vostre vacanze dovessero essere rovinate a causa dell’inadempimento del venditore o dell’organizzatore, oltre ad aver diritto alla risoluzione del contratto, con conseguente rimborso di quanto speso, potrete agire anche per il risarcimento dei danni, compresi i danni non patrimoniali.