Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
I SIC – sistemi di informazioni creditizie – sono delle banche dati che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste/rapporti di credito di cui sono parte enti finanziari – banche e società finanziarie -. Gli enti finanziari, che partecipano al sistema su base volontaria – enti partecipanti -, comunicano ai SIC i dati relativi ai rapporti di credito della propria clientela e, per contro, vi accedono per conoscere la storia creditizia di quanti chiedano loro un finanziamento.
Sulla base delle informazioni così rilevate (entità degli importi richiesti, puntualità o ritardi nei pagamenti, livello di indebitamento), gli enti finanziari valutano la solvibilità e l’ffidabilità dei soggetti censiti, finanziando solamente quanti offrano maggiori garanzie circa la restituzione dell’importo erogato e gestendo in questo modo il rischio connesso all’attività creditizia. Per qualche anno dall’istituzione del primo sistema di informazioni creditizie, avvenuta attorno agli anni ’80, l’attività prosegue nel totale vuoto legislativo, con evidenti e frequenti violazioni dei diritti dei soggetti censiti. Solo con l’entrata in vigore della legge sulla privacy (L. 675/96) e con il successivo Codice privacy (196/2003), pur in mancanza di specifiche disposizioni normative in materia, il trattamento dei dati personali censiti nei SIC trova una disciplina generale ed i diritti degli interessati un’deguata tutela.
I principali diritti del consumatore censito
Il consumatore ha il diritto di verificare i propri dati e conoscere la propria situazione creditizia, tramite l’accesso ai SIC. Il consumatore ha anche il diritto di fare rettificare ed aggiornare i dati che si rivelino non correttamente censiti: i dati negativi frutto di errori delle banche o delle società finanziarie o frutto di truffe perpetrate da terzi ai danni del consumatore, possono essere contestati e, se si prova l’errore o la truffa, rettificati o cancellati. Dal 1° gennaio 2005 è in vigore il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che disciplina l’attività dei SIC e stabilisce diritti e tutele dei consumatori censiti.
In base al tipo di rapporto di credito si registrano tempi di conservazione diversi:
Come Adiconsum assiste il consumatore
•Per agevolare ulteriormente l’esercizio dei diritti del consumatore censito nei SIC, l’Adiconsum ha sottoscritto dei Protocolli d’Intesa con Crif, Experian, Assilea e CTC, in base ai quali è previsto un canale preferenziale per i propri associati:
•Adiconsum inoltra la richiesta di accesso ai SIC a nome e per conto del consumatore che intende verificare i propri dati;
•I SIC inviano i report del consumatore ad Adiconsum in tempi brevissimi (al massimo in 8 giorni lavorativi, anzichè nei 15 giorni + eventuali ulteriori 15 giorni previsti dal codice);
•Adiconsum fornisce al consumatore tutta la consulenza necessaria e, qualora vi siano i presupposti per la contestazione di dati errati o non correttamente censiti, lo assiste formulando ed inoltrando reclamo;
•Se il reclamo è fondato, il dato errato viene rettificato, aggiornato o cancellato, a seconda dei casi;
•Adiconsum inoltra, infine, le istanze per la cancellazione delle richieste di finanziamento registrate e non accolte, che potrebbero impedire l’erogazione di ulteriori crediti: la cancellazione avviene in tempi brevissimi (al massimo in 8 giorni lavorativi, anziché entro i 90 giorni previsti dal codice);
•Per ogni SIC c’è uno specifico referente al quale Adiconsum può rivolgersi in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità.
Per accedere al servizio consulta le sedi Adiconsum Verona.
Approfondimenti:
Codice deontologico SIC esplicato (.pdf)
Vademecum Adiconsum Crif (.pdf)
da AdiconsumTv: Che cos’è un SIC? Adiconsum l’ha chiesto a CRIF