Con la sentenza del Tribunale di Osimo n° 126 del 2010 l’Adiconsum Marche ottiene un risultato importante in relazione  alle segnalazioni troppo leggere dei presunti “cattivi pagatori” alle centrali rischi.
Come è noto quando, per i più svariati motivi, un consumatore non riesce più a pagare le rate di un finaziamento acceso con una società di credito al consumo il suo nome viene iscritto nelle cosiddette centrali rischio, ovvero società che trattano dati personali circa l’affidabilità finanziaria del consumatore.
L’attività – delicatissima –  di segnalazione alle dati dei dati negativi, lecita se contenuta nel codice di autodisciplina approvato dal Garante per il trattamento dei dati personali, non può essere svolta con leggerezza dalle società finanziarie, perché una segnalazione – come nel caso specifico illegittima – pregiudica per lungo tempo i diritti del consumatore che si vedrà negare ogni tipo di finanziamento- è il commento dell’avv. Ezio Gabrielli del centro giuridico Adiconsum Marche che ha seguito il caso.
Il caso: un consumatore  si è rivolto all’Adiconsum  per ottenere ragione rispetto al comportamento di una società finanziaria che aveva, a suo dire illegittimamente, iscritto il suo nome nelle centrali rischi a seguito del mancato pagamento di un contratto di finanziamento siglato contestualmente alla sottoscrizione di un contratto che era stato contestato, ma la finanziaria non aveva voluto sentir ragioni e pretendeva il pagamento del corrispettivo.
La sentenza (reperibile sul sito dell’Adiconsum Marche www.dirittoedifesa.it), dopo aver dichiarato la nullità del contratto di acquisto, afferma il collegamento negoziale del contratto di finanziamento, dal quale deriva la dichiarazione di illegittimità della segnalazione e la condanna della finanziaria al risarcimento del danno (€ 4.000,00) , oltre al diritto del consumatore a vedere il suo nome cancellato dall’archivio dei cattivi pagatori.
Una pronuncia importante –-  in un periodo dove il ricorso al credito diventa scelta sempre più diffusa,  ma spesso non adeguata, per far fronte alle difficoltà delle famiglie e che da ragione all’iniziativa di contrasto di Adiconsum nei confronti di  comportamenti illegittimi di alcune società finanziarie.

Tratto da dirittoedifesa.it