L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche a seguito di una segnalazione dell’IVASS, ha avviato due distinti procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti:
•    della società finanziaria Agos Ducato S.p.A. e della compagnia di assicurazione, operante nel Ramo Vita, Cardif Assurance Vie s.a.;
•    dell’istituto di credito Findomestic Banca S.p.A. e della compagnia di assicurazione, operante nel Ramo Danni, Cardif Assurances Risques Divers s.a..

Oggetto degli approfondimenti sono due autonome condotte poste in essere rispettivamente dalle citate società erogatrici dei e dalle predette compagnie di assicurazione.

Secondo l’ipotesi istruttoria, Agos Ducato S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A. avrebbero condizionato, di fatto, la concessione a favore dei consumatori di prestiti personali alla sottoscrizione da parte degli stessi di polizze assicurative prive di connessione con il finanziamento, realizzando in tal modo una “pratica legante” tra i prodotti bancari e assicurativi, in violazione degli artt. 24 e 25, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo. Tali condotte sarebbero idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento in questione, nella misura in cui le imprese prospettano ai consumatori – intenzionati a richiedere prestiti – di poter accedere a questi ultimi solo sottoscrivendo le menzionate polizze assicurative, che nulla hanno a che vedere con il finanziamento, attuando un abbinamento forzoso tra le due tipologie di prodotti.

Dal canto loro, Cardif Assurance Vie s.a. e Cardif Assurances Risques Divers s.a. avrebbero posto in essere condotte contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore, in violazione dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo. Segnatamente, esse, pur essendo venute a conoscenza dell’abbinamento forzoso tra le proprie polizze assicurative e i finanziamenti erogati, rispettivamente, da Agos Ducato S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A., avrebbero rifiutato la restituzione richiesta da parte di consumatori in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti delle quote parti dei premi delle polizze assicurative de quibus, motivando il rifiuto con l’assenza di connessione tra le due tipologie di prodotti: nel far ciò, le due compagnie non avrebbero attuato nei confronti delle finanziarie alcuna attività di verifica circa gli abbinamenti forzosi e, in via generale, di monitoraggio e controllo circa la modalità di collocamento dei prodotti assicurativi in questione.

Per accertare queste condotte, nella giornata di oggi, 18 aprile 2018, i funzionari dell’Autorità hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi delle suddette società, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Comunicato stampa Agcm del 18 aprile 2018