Ritorna l’anatocismo e con esso la sollevazione delle associazioni dei consumatori. La previsione è contenuta nell’articolo 31 del decreto legge n. 91/14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno ed entrato in vigore il 25 giugno e non è ancora ben chiaro – stando alle cronache – quale sia la “paternità” del provvedimento.

oggi interviene chiedendo che il Governo tuteli i consumatori con regole chiare: l’associazione chiede che la Banca d’Italia assuma una posizione univoca e che il Governo “faccia chiarezza con urgenza sulla scelta compiuta e soprattutto dichiari quali sono le misure che intende adottare per tutelare i consumatori e per evitare che ancora una volta, il groviglio di norme, danneggi sempre i più deboli a vantaggio dei forti”, spiega il presidente nazionale Adiconsum Pietro Giordano.

L’associazione sottolinea la preoccupazione per le conseguenze di un provvedimento del genere sui bilanci delle famiglie. Sostiene Giordano: “Adiconsum esprime grande preoccupazione per la modifica introdotta dal Governo con il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 in materia di applicazione, con periodicità annuale, del calcolo anatocistico sugli interessi dovuti dal cliente. L’intervento del Governo non solo riaccende la possibilità di scenari che hanno sovra indebitato e danneggiato migliaia di famiglie italiane ed impegnato per decenni i Tribunali italiani, ma – prosegue Giordano – se non seguita da adeguati, chiari e puntuali provvedimenti applicativi, si potrebbe porre in contrasto con l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e porre problemi di incertezza delle regole nel nostro Paese”. Nonostante sei mesi fa la Legge di Stabilità sembrasse aver risolto ogni dubbio, prosegue Giordano, oggi è rispuntata una norma che “potrebbe accanirsi ulteriormente sulle già sfiancate famiglie italiane, se non applicata correttamente e regolata in maniera dettagliata. I consumatori sono già pesantemente pregiudicati dall’attuale assenza di chiarezza in materia di , un tale affondo anche con l’ è inammissibile, e ciò a prescindere dai profili applicativi che deciderà il ”.

Tratto da helpconsumatori.it