Nel corso del 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato aveva avviato 2 procedimenti istruttori nei confronti di e Wizzair, note compagnie low-cost, le quali a partire dal 1 novembre 2018 consentivano il trasporto a bordo del bagaglio a mano di piccole dimensioni (ovvero quello che si ripone nella cappelliera) in aggiunta alla piccola borsa che si colloca sotto il sedile, solo a fronte del pagamento di un supplemento.

I procedimenti si erano conclusi il 21 febbraio 2019, con due sanzioni per le compagnie, rispettivamente di 3 milioni ed 1 milione di euro.

L’Autorità aveva evidenziato come, la possibilità di trasportare solo una piccola borsa da collocare nell’area sottostante al sedile, comporti una notevole riduzione dello spazio a disposizione dei passeggeri per i quali è invece ormai consolidata l’abitudine di viaggiare con un bagaglio a mano al seguito (non eccedente le misure 55 cm x 40 cmx 23 cm). Tale bagaglio, rappresenta secondo l’Autorità un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e la possibilità di portarlo con sé a bordo deve essere concessa senza alcun costo aggiuntivo. La richiesta di supplemento, il cui ammontare varia a seconda del momento dell’acquisto, ha fatto sì che i prezzi dei biglietti subissero un incremento, a causa della scorporazione del servizio essenziale, relativo al bagaglio dalla tariffa e ciò ha generato un inganno a danno dei consumatori, costretti a pagare, al momento della conclusione dell’acquisto, un prezzo superiore a quanto presentato all’inizio dell’operazione.

La Ryanair e la Wizzair avevano fatto ricorso al TAR del Lazio il quale in attesa della pronuncia delle sentenze aveva emanato due ordinanze cautelari di sospensione del provvedimenti sanzionatori dell’Antitrust.

Lo scorso 29 ottobre, la prima Sezione del TAR del Lazio ha annullato con due diverse sentenze i provvedimenti sanzionatori dell’Autorità, con le seguenti motivazioni: “Non si individua quale normativa impedisca al consumatore la libera scelta tra pagare un biglietto di costo leggermente maggiore, per consentirsi la ‘comodità’ di uscire dall’aeroporto subito dopo lo sbarco al terminal e non attendere le inevitabili e più complesse operazioni di scarico dalla stiva, e quella di pagare un biglietto di costo minore, adeguandosi ad aspettare qualche minuto in più nei pressi del ‘nastro trasportatore’. Non si riscontra la carenza di diligenza professionale contestata dall’ (Autorità garante della concorrenza e del mercato) in quanto le offerte appaiono chiare nell’indicare fin dal ‘primo contatto’ con il consumatore le dimensioni del bagaglio ‘a mano’ consentito, né si rileva che il cliente sia stato costretto a complesse operazioni ‘logico-matematiche’ per individuare il corretto prezzo finale del suo biglietto, risultando pienamente illustrate tutte le (semplici) modalità di calcolo del medesimo in relazione all’imbarco anche di un secondo bagaglio ‘grande’, al momento stesso della prenotazione, successivamente o al momento dell’imbarco”.

Tratto da ecc-netitalia.it