Il 1° gennaio (dopo una lunga serie di rinvii) è entrata in vigore l’azione collettiva risarcitoria. La nuova formulazione dell’art. 140 bis del Codice del Consumo prevede che per la tutela di diritti individuali omogenei i e gli utenti possono ricorre all’azione di classe: “a tal fine, ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”. “Da ora è più semplice, concreto ed effettivo l’esercizio dell’azione collettiva, poiché questa può essere avviata anche da singoli o utenti, anziché solo dalle loro associazioni, e viene semplificato il meccanismo di liquidazione del danno», si legge in una nota del ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola. I o utenti, che abbiano subito danni derivanti da prodotti difettosi o pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, potranno unire le proprie forze per ottenere il risarcimento nel caso in cui il ricorso al giudice fosse troppo oneroso per un singolo individuo. Con le nuove norme in vigore dal primo gennaio 2010, informa la nota del ministero, tutti coloro che si trovino nella stessa situazione di chi ha promosso la causa potranno aderire all’azione, facendo valere i propri diritti, anche attraverso il promotore e senza bisogno di ricorrere autonomamente ad un avvocato.

Il procedimento consentirà di avere una sentenza immediatamente esecutiva e non una mera sentenza di principio che poi costringe ad instaurare un successivo giudizio. Per assicurare una piena tutela dei consumatori che aderiscono, è previsto il preventivo esame da parte del giudice per verificare l’adeguatezza di chi ha instaurato il giudizio a curare l’interesse della classe, cioè del gruppo di consumatori o utenti che versino nella medesima situazione, e per accertare l’assenza di conflitti di interesse. Inoltre, è assicurata la piena trasparenza e pubblicità di tutte le fasi del procedimento, compresa la pubblicità sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono interessati dal provvedimento gli illeciti commessi successivamente alla entrata in vigore della Legge Sviluppo, cioè successivamente al 15 agosto 2009. Il nuovo art.140 bis prevede che la nuova procedura delle azioni di classe sarà irretroattiva, quindi si applicherà solo agli illeciti compiuti successivamente all’entrata in vigore della legge stessa (agosto 2009). Ciò significa, ad esempio, che questo strumento non potrà essere utilizzato dai risparmiatori che avevano acquistato titoli Parmalat, Cirio, Lehman Brothers, Alitalia e Bond argentini.

Durante tutto l’iter di approvazione del nuovo strumento, sì è spesso fatto riferimento alla americana. Tuttavia, quella anglosassone è tutta un’altra cosa. L’introduzione della negli Stati Uniti risale al 1938. Le più importanti differenze tra la anglosassone e le incipienti azioni collettive italiane riguardano innanzitutto i diritti che possono essere tutelati. La italiana esclude dal suo ambito di applicazione la responsabilità della pubblica amministrazione e la responsabilità extracontrattuale derivante da incidenti attinenti l’attività produttiva e dall’inquinamento ambientale.

Ciò significa che non sono ipotizzabili nel nostro Paese azioni simili a quella intentate dai consumatori americani alle multinazionali del tabacco o ai fast food. La giustizia americana inoltre attribuisce al consumatore l’indennità punitiva, istituto non previsto dalla legge italiana: le Corti americane, una volta stabilità la responsabilità di un’impresa per un prodotto difettoso o per danni alla salute dei cittadini, possono stabilire un risarcimento molto più alto del danno reale subito dal consumatore.

Nel nostro ordinamento, a differenza di quello statunitense, la sentenza fa stato solo nei confronti degli aderenti all’azione. Negli Stati Uniti invece la sentenza fa stato fra tutti i membri del gruppo aventi la medesima posizione, compresi gli assenti al processo.

Tratto da helpconsumatori.it