Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Hai mai ricevuto una bolletta dell’acqua riportante “conguaglio recuperi tariffari” o conguagli partite pregresse” o “conguagli regolatori”? Ebbene ci sono novità in vista. Una sentenza della Cassazione, infatti, ha dato ragione a un consumatore dichiarando che la richiesta retroattiva di tali conguagli è illegittima, aprendo uno spiraglio per la risoluzione dei molti altri ricorsi a livello nazionale che vedono i consumatori contrapposti ai vari operatori del servizio idrico. Una prima vittoria, alla quale speriamo ne seguano tante altre.
La pronuncia della Corte di Cassazione scaturisce dalla protesta di un utente che si è ritrovato in bolletta un addebito extra di 53,05 euro sotto la voce “per conguagli recuperi tariffari 2009-2011”.
Acam Acque S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico integrato in 28 comuni della provincia di La Spezia in Liguria (tra cui quello del protagonista della vicenda), si “giustificava” richiamando la Delibera dell’allora Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico-AEEGSI 643/2013/R/idr.
Ritenendo che i propri diritti non fossero stati rispettati e che non fosse lecito pagare questa richiesta, il consumatore si è rivolto al Giudice di Pace che ha accolto il ricorso, interpretando il conguaglio come una rimodulazione con effetti retroattivi non ammessa da alcuna normativa di settore né da previsioni contrattuali.
Nonostante Acam Acque sia ricorsa in appello, il Tribunale di La Spezia dava ragione al consumatore ritenendo che la modalità di recupero per compensare i mancati ricavi di anni pregressi fosse in palese contrasto con il principio di irretroattività delle tariffe vigente in materia, facendo illegittimamente retroagire gli effetti della Delibera del 2014.
La Acam Acque S.p.A. ricorreva allora anche all’ultimo grado di giudizio, ma anche la Corte di Cassazione ribadiva l’illegittimità dei conguagli regolatori poiché la Determina 643/2013 non può contrastare il principio di irretroattività dell’articolo 11 Preleggi.
L’importanza della sentenza della Suprema Corte consiste nel fatto che la decisione, pur riferendosi al suddetto caso, ha comunque una valenza nazionale, in quanto rileva che nessun atto amministrativo, nel caso in oggetto quello dell’Autorità per l’energia elettrica e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo, e di conseguenza qualsiasi richiesta nelle more, è da ritenersi illegittima.
Il consiglio è di rivolgersi alla sede territoriale Adiconsum più vicina per fare una verifica di quanto viene richiesto e contestarlo.