Dal 2 aprile scorso è possibile chiedere il -sitting previsto dal Decreto “Cura Italia”, in alternativa al congedo parentale. La misura si è resa necessaria per sostenere le famiglie a seguito della sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.

Importo del bonus

L’ammontare del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è massimo di 600 euro, che arriva a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), del comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico, impiegato nell’emergenza da COVID-19.

Chi ne può beneficiare

Ne possono beneficiare:

  • genitori lavoratori dipendenti del settore privato;
  • genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata;
  • genitori lavoratori autonomi NON iscritti all’Inps;
  • genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato);
  • Genitori lavoratori nel comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico impiegato nell’emergenza coronavirus.

Età dei figli

Il bonus può essere richiesto per ogni figlio minore fino a 12 anni di età.

Dal 2 aprile al via il bonus baby-sitting

Modalità di erogazione del bonus

Il bonus sarà erogato tramite il “Libretto di Famiglia” e potrà essere utilizzato per l’acquisto dei servizi nel periodo di sospensione dell’attività scolastica.

IMPORTANTE:il bonus baby-sitting può essere richiesto alternativamente al congedo parentale.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va inviata esclusivamente per via telematica attraverso le tre seguenti modalità:

1. Accesso al portale INPS e cliccando sulla notizia “Bonus baby-sitting” che introduce direttamente alla finestra per l’autenticazione.

2. Contact center integrato: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

3. Attraverso i servizi offerti gratuitamente dai Patronati.

Come viene erogato il bonus

Il bonus viene erogato tramite il “Libretto Famiglia”, al quale deve registrarsi sia chi fornisce la prestazione (lavoratori domestici, lavoratori parasubordinati, lavoratori occasionali), sia chi usufruisce della prestazione (aziende, enti, datori di lavoro, famiglie, pensionati), attraverso il portale dell’INPS (sezione “Prestazioni occasionali>Libretto Famiglia).

Nel messaggio n. 1447 del 1° aprile scorso, l’INPS ha inoltre chiarito che il bonus baby-sitting è cumulabile col bonus asili nido. Quest’ultimo inoltre viene erogato indipendentemente dalla sospensione del servizio educativo. Peraltro l’Inps ha chiarito che il bonus asilo nido viene corrisposto a seguito dell’esborso effettuato, tant’è che bisogna inviare le ricevute dei pagamenti e non l’attestato di frequenza.