Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Molte sono le richieste che giungono in questi giorni alla nostra Associazione in merito al pagamento del canone Rai 2010. Premesso che si tratta di una tassa sulla detenzione di apparecchi adatti o adattabili a ricevere il segnale televisivo, deve essere pagato da tutti i soggetti che detengono, appunto, un televisore o altro apparecchio equiparabile.
Sul sito Rai è stata pubblicata una pagina web dove vengono date tutte le indicazioni in merito al pagamento e all’esonero.
Certo se l’aumento del canone fosse stato motivato dall’aumento dell’esigua proposta culturale dei programmi lo avremmo pagato più volentieri. Qualcuno, poi, ricorda il promesso esonero dal pagamento per gli anziani? E’ stato un sogno? Molta gente attende ancora..
Nel frattempo per chi volesse inviare la disdetta dal sito Rai comunicano:
La disdetta dell’abbonamento, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Successivamente all’invio della raccomandata, il S.A.T. invierà all’abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato dal cedente e dal cessionario e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.
(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Anche in questo caso, successivamente all’invio della raccomandata, il S.A.T. invierà all’abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.
La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo.
La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal primo luglio. Qualora l’abbonato abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’ non e’ previsto per legge chiedere il rimborso.
Poiche’ il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta dell’abbonamento senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.
(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal primo gennaio dell’anno successivo.
Contemporaneamente all’invio della disdetta gli abbonati devono versare all’Agenzia delle Entrate – S.A.T. Sportello Abbonamenti TV – Ufficio Torino 1 – c.p. 22 – 10121 Torino Vaglia e Risparmi, indicando nella causale il numero dell’abbonamento, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi posseduti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora. (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Ufficio Torino 1 – c.p. 22 – 10121 Torino. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Successivamente all’invio della raccomandata di disdetta, l’abbonato ricevera’ dal S.A.T. Sportello Abbonamenti alla Televisione, un modulo di dichiarazione integrativa della richiesta di suggellamento, dove dovranno essere indicate precisazioni circa la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti, che dovrà essere restituito debitamente compilato ai fini di una corretta e completa definizione della pratica di annullamento.
In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246
Sic!